Anche in Italia i Fondi d’investimento per i contenziosi

I Fondi d’investimento “litigation”, già da tempo utilizzati negli Stati Uniti ed in Inghilterra, diffusisi nel resto d’Europa, ora approdano anche in Italia grazie ad un accordo tra un importante studio legale ed alcuni Fondi d’investimento internazionali.

Vediamo di capire di cosa si tratta.

Contratto con le Società di gestione

Semplificando, possiamo dire che le società che gestiscono i Fondi “litigation” investono nell’esito di cause di un certo valore (solitamente class action o cause che vedono coinvolte grandi aziende), concludendo contratti con le parti che ritengono potranno vincere la causa.
L’accordo prevede che, a fronte dell’anticipo, totale o parziale, delle spese del giudizio da parte del Fondo, in caso di vittoria il Fondo medesimo otterrà una percentuale delle somme riconosciute dal Giudice, a titolo di risarcimento danni o ad altro titolo, mentre in caso di soccombenza il Fondo perderà quanto investito.
Come per tutti i tipi d’investimento, tipico quello finanziario in titoli azionari, anche l’investimento in contenziosi contempla un certo grado di rischio; in questo caso si tratta, infatti, di “scommettere” sull’esito positivo della causa, in favore della parte su cui il Fondo ha investito.

Spese della causa

Ciò che il Fondo anticipa sono le spese della causa, che potrà svolgersi in sede giudiziaria o arbitrale, comprensive degli onorari degli studi legali che patrocinano la parte finanziata; ribadiamo che si tratta di “parte” non intesa come singola persona fisica ma di imprese di grandi dimensioni, oppure di una pluralità di soggetti rappresentati da associazioni di categoria o rappresentative di interessi comuni (class action).
Per questa ragione, questo tipo di operazione non riguarda la stragrande maggioranza dei contenziosi del nostro Paese, in cui la litigiosità ha per oggetto cause di valore ben al di sotto di quelle prese in considerazione dai Fondi, che investono migliaia di euro per ciascun contenzioso.
L’accordo che le società di gestione dei Fondi stipulano con le parti finanziate può comprendere il supporto del proprio team legale, in affiancamento allo studio legale nominato dalla parte medesima, oppure può limitarsi al solo finanziamento delle spese legali.

Alea della causa

In entrambi i casi, prima di procedere all’investimento, la società di gestione analizza il caso, valuta le possibilità di vittoria del contenzioso e la fondatezza delle ragioni della parte che intende finanziarie, avvalendosi di avvocati ed esperti della materia da trattare.
L’investimento verrà effettuato in caso di valutazione positiva, cioè di elevata probabilità di accoglimento, da parte del giudice o dell’organo arbitrale, della domanda della parte finanziata; rimane, comunque, la cosiddetta “alea” del giudizio, cioè l’incertezza dell’esito del contenzioso, tipica di ogni lite giudiziaria o stragiudiziale.
L’alea dipende da molteplici fattori, non sempre prevedibili anticipatamente, tra i quali la difesa che svolgerà la controparte, le prove che verranno assunte nel giudizio, eventuali variabili insorte in corso di causa ed, infine, l’interpretazione che il giudice, o altro organo chiamato a decidere la controversia, darà alla vertenza.
Al termine della causa, se la parte finanziata dal Fondo avrà avuto ragione, la somma riconosciuta dal giudice, a titolo di risarcimento danni o a diverso titolo, sarà in percentuale dovuta alla società di gestione che ha investito nel contenzioso.

pubblicato il 25/11/2020

A cura di: Daniela D'Agostino

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