Pratiche commerciali vietate

Il Codice del consumo, di cui al Decreto legislativo n. 206 del 06/09/2005 e successive modifiche, ha introdotto nel nostro ordinamento norme a tutela del consumatore, inteso come la persona fisica “non professionista”, cioè il cliente che, nell’acquistare prodotti o concludere altri contratti commerciali o di prestazioni di servizi, si trova in una posizione svantaggiata, per minore forza contrattuale e per una bassa conoscenza del settore relativo all’affare concluso.
Nell’ambito della disciplina a protezione del consumatore il Codice elenca alcune pratiche commerciali considerate illecite e, perciò, vietate; si tratta, nello specifico, delle pratiche “ingannevoli”, distinte in azioni ed omissioni ingannevoli, e delle pratiche commerciali “aggressive”.

Azioni ingannevoli

È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero, oppure induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio e, in ogni caso, lo spinge ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, con riferimento agli elementi caratterizzanti l’oggetto del contratto.
È, ad esempio, considerata ingannevole la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia, in modo da portare i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Scorretta è anche la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.
È considerata, inoltre, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza, nonché la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi.

Omissioni ingannevoli

Tra le “omissioni” ingannevoli rilevano le mancate informazioni riguardo all’operazione contrattuale, riguardanti, tra l’altro, le caratteristiche principali del prodotto o della prestazione, il prezzo e le modalità di pagamento, l’area di provenienza del bene oggetto di contratto.
Con riferimento all’attività svolta da un professionista, sono considerate in ogni caso ingannevoli le  pratiche commerciali volte, ad esempio, ad affermare circostanze non vere, quali il possesso di titoli, attestati, certificazioni, approvazioni da parte di autorità e organismi.

Pratiche aggressive

Il Codice del Consumo definisce pratiche “aggressive” quelle attività che mediante molestie, coercizione, o il ricorso alla forza fisica, limitano o sono idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo inducono ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Tra i comportamenti aggressivi rientrano le pratiche consistenti nell’effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorandone gli inviti a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi; effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, oltre i limiti legislativamente previsti; lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente; includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati.

Tutela

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione del consumatore o delle associazioni di categoria, avvia l’istruttoria volta ad inibire la pratica scorretta e a sanzionare l’autore della violazione, con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie; è fatto salvo, in ogni caso, il ricorso alla giurisdizione ordinaria da parte dei consumatori e delle associazioni interessate.

pubblicato il 10/07/2020

A cura di: Daniela D'Agostino

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