La gestione centralizzata delle procedure di risoluzione

Sottoporre una banca a risoluzione significa evitare interruzioni nella prestazione dei suoi servizi essenziali e tentare di ripristinare le condizioni di sostenibilità economica anche liquidando le parti “non sane” della banca stessa. La procedura viene attuata in caso di dissesto o di rischio di dissesto e quando misure alternative di vigilanza o di natura privata sono insufficienti per salvaguardare la stabilità sistemica. La risoluzione è l'alternativa alla liquidazione coatta amministrativa ed è necessaria nell’interesse pubblico.

SINGLE RESOLUTION MECHANISM

E' nato proprio con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell’area dell’euro il Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Single Resolution Mechanism, SRM).

L'SRM rappresenta una componente essenziale dell’Unione Bancaria ed opera attraverso la gestione centralizzata delle procedure di risoluzione. Ad esso si accompagna la costituzione del Fondo di Risoluzione Unico (Single Resolution Fund, SRF) alimentato dai contributi versati dalle banche dei paesi partecipanti, il quale ha il compito di finanziare l’applicazione delle misure di risoluzione, per esempio, attraverso la concessione di prestiti o il rilascio di garanzie. L’SRM è un sistema articolato che si compone delle Autorità di Risoluzione Nazionali e di un’autorità accentrata, il Comitato Unico di Risoluzione (Single Resolution Board, SRB), cui partecipano i rappresentanti le autorità di risoluzione nazionali e alcuni membri permanenti.

RUOLO DELLE AUTORITA' NAZIONALI DI RISOLUZIONE

Il quadro europeo spiega il motivo dell'introduzione, in tutti i paesi partecipanti, di regole armonizzate finalizzate alla prevenzione e alla gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento ad opera della Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD). Attraverso questi strumenti, poteri e tecniche di gestione le Autorità Nazionali di Risoluzione, nel nostro paese la Banca d'Italia, pianificano e gestiscono la fase di risoluzione di banche e società di intermediazione mobiliare, ad esempio attraverso la vendita di parte dell'attività ad in investitore privato, il trasferimento temporaneo di attività e passività ad un veicolo costituito e gestito dalle Autorità per garantire la continuità delle funzioni principali per una successiva collocazione sul mercato (bridge bank), il trasferimento di attività deteriorate ad un nuovo soggetto che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli (bad bank), la svalutazione di azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali (bail-in).

L'INTERVENTO PUBBLICO

L’intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. L’attivazione dell’intervento pubblico, come ad esempio la nazionalizzazione temporanea, richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l’applicazione di un bail-in almeno pari all’8% del totale del passivo.

pubblicato il 11/03/2016

A cura di: Giuliana Liotard

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