Potere di rappresentanza e procura

Il nostro ordinamento consente a chi si trova nell’impossibilità di compiere uno o più atti giuridici, perché privo della capacità d’agire o perché momentaneamente impedito, di avvalersi di un rappresentante, il quale agirà in suo nome e nel suo interesse. Gli effetti giuridici dell'azione del rappresentante saranno quindi direttamente imputabili al rappresentato. Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e cosa comporta.

RAPPRESENTANZA EX LEGE
In alcuni casi il potere di rappresentanza è conferito dalla legge, ad esempio con riguardo ai genitori che rappresentano i figli minorenni, o con riguardo al tutore e curatore che hanno la rappresentanza dei soggetti interdetti e inabilitati loro affidati, al fine di salvaguardare la posizione dei più deboli privi della capacità d’agire o anche della capacità d’intendere e volere.

RAPPRESENTANZA PER PROCURA
Spesso è il soggetto interessato che, pur avendo la capacità d’agire, conferisce ad altri il potere di rappresentarlo, mediante un atto formale denominato “procura”, la quale, per essere valida, deve avere la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere.
A titolo esemplificativo, tutti gli atti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o che hanno per oggetto diritti reali su beni immobili, i contratti di locazione ultranovennale, gli atti di divisione di beni immobili, gli atti con i quali si costituiscono rendite perpetue o vitalizie. Bisogna specificare che tutti questi atti devono rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE
Come detto, i contratti conclusi dal procuratore con i terzi hanno effetti direttamente nei confronti del rappresentato, purchè il primo abbia agito nei limiti dei poteri conferitigli; qualora, invece, il procuratore ponga in essere atti che eccedono l’ambito della procura, sarà lui a risponderne nei confronti dei terzi in buona fede.

TIPI DI PROCURA
La procura può essere generale, se viene rilasciata per il compimento di una pluralità di negozi giuridici ed attività, come avviene tipicamente nelle società e nelle attività imprenditoriali, con la nomina degli “institori”: si tratta di soggetti che, in virtù delle proprie competenze e capacità di gestione dell’impresa (direttori generali, presidenti di società ma anche figure diverse) vengono investiti dei poteri di rappresentanza dell’impresa.
Si parla di procura speciale quando essa ha per oggetto il compimento di determinati atti, specificati dal rappresentato, come la procura a vendere o comprare nel contratto di compravendita o la procura all’incasso allo scopo di ricevere pagamenti.

Un esempio di procura è quella “ alle liti” conferita dal cliente all’avvocato per la rappresentanza in giudizio; in tal caso l’esigenza è quella di farsi assistere da un professionista abilitato all’esercizio della professione forense, che agisce nell’interesse del suo assistito e che lo rappresenta dinanzi all’autorità giudiziaria, sulla base di un mandato scritto senza il quale l’avvocato non può validamente svolgere il suo patrocinio.

REVOCA DELLA PROCURA
La procura, una volta concessa, può essere revocata, rispettando gli stessi requisiti prescritti per il suo conferimento; anche la revoca, così come tutte le modificazioni intervenute, deve essere portata a conoscenza dei terzi provvedendo alle registrazioni nei Pubblici Registri, quali il Registro degli atti immobiliari, il Registro delle Imprese o gli altri previsti dalla legge a seconda del tipo di atto cui fa riferimento la procura.     

pubblicato il 17/03/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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