Il cosiddetto bonus mobili

Anche l'acquisto di beni mobili e di grandi elettrodomestici destinati al servizio di unità immobiliari o a parti comuni di edifici oggetto di interventi di recupero, fruisce di una riduzione d'imposta fino al 31 dicembre 2016 pari al 50% su una spesa massima di 10mila euro per l'acquisto di mobili. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari ha diritto al cumulo dei benefici: l’importo massimo di 10mila euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

I contribuenti ammessi a beneficiare del bonus sono gli stessi che fruiscono delle detrazioni previste per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Non è richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili acquistati e l’ambiente ristrutturato. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi. Non è neppure necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. E’ possibile, infatti, che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione però che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000) previste per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi.

Occorre precisare che la realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai condomini che usufruiscono pro quota della relativa detrazione di detrarre esclusivamente le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come le guardiole o l’appartamento del portiere. Non è invece ammessa la detrazione delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici relative alla propria unità immobiliare.

I BENI AGEVOLABILI

La Legge prevede la riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) per quelle apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili i letti, gli armadi, le cassettiere, le librerie, le scrivanie, i tavoli, sedie, i comodini, i divani, le poltrone, le credenze, i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non vi rientrano, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se quella tipologia non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Vi rientrano, per esempio, i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie, gli apparecchi di cottura, le stufe elettriche, le piastre riscaldanti elettriche, i forni a microonde, gli apparecchi elettrici di riscaldamento, i radiatori elettrici, i ventilatori elettrici e gli apparecchi per il condizionamento.

Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, la Legge consente di effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione.

Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.

pubblicato il 22/06/2016

A cura di: Giuliana Liotard

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