Affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre

Con la riforma della filiazione, entrata in vigore a seguito dell’approvazione del decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, sono state apportate notevoli modifiche al codice civile nella parte relativa ai diritti e doveri tra genitori e figli.

RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Tra le altre novità vi è stata l’introduzione degli articoli dal 337 bis al 337 octies c.c., contenuti nel capo dedicato all’esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio e, in generale, in tutti i casi di scioglimento del matrimonio.

Il criterio privilegiato in questi casi è quello dell’affidamento condiviso dei figli, previa valutazione da parte del giudice del preminente interesse dei minori.

BIGENITORIALITA’ E  AFFIDAMENTO CONDIVISO

A tal proposito l’art. 337 ter del codice civile stabilisce che “ il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Al fine di perseguire tale finalità negli ultimi anni è crescente il numero di figli minorenni di genitori separati affidati ad entrambi, con provvedimenti giudiziari che stabiliscono il calendario della permanenza dei minori presso l’uno e l’altro dei genitori.

COLLOCAZIONE PREVALENTE PRESSO LA MADRE

Accanto a tale criterio rimane la possibilità di prevedere, nei provvedimenti relativi alla prole, che i minori vengano “collocati” prevalentemente presso uno dei genitori, preferendo soprattutto la figura materna, in particolare per i bambini in tenera età.

Il criterio della “preferenza materna” è tutt’ora seguito da molti Tribunali che, nonostante la riforma ed il riconoscimento del principio della bigenitorialità, ne sostengono la rilevanza ed utilità.

A conferma della validità di tale orientamento è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18087 del 14/09/2016, in cui è stato riconosciuto il diritto della madre di chiedere la collocazione dei figli presso di sé, mutando il precedente provvedimento che stabiliva la collocazione paritaria presso entrambi.

LA CORTE DI CASSAZIONE

La vicenda era cominciata, in primo grado, con l’omologazione da parte del tribunale della separazione consensuale di due coniugi, i quali avevano concordato l’affidamento condiviso dei loro bambini e la collocazione presso entrambi, stabilendo il calendario delle permanenze presso l’uno e l’altro genitore.

Dopo qualche tempo la madre si rivolgeva al giudice per il mutamento delle condizioni già stabilite, chiedendo la collocazione dei figli presso di sé – fermo restando l’affido condiviso – facendo rilevare come i continui spostamenti dei figli avessero creato in loro instabilità ed insicurezza.
La richiesta della madre, inoltre, si basava sulla necessità di trasferirsi per motivi di lavoro in un’altra città distante dalla residenza paterna, circostanza che avrebbe reso difficoltosa l’esecuzione del precedente provvedimento giudiziale.

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso presentato dal marito avverso il provvedimento della Corte d’Appello che aveva dato ragione alla moglie, nel ribadire la legittimità del criterio della c.d. “maternal preference”, enuncia un altro importante principio in tema di diritto al trasferimento della residenza, in rapporto all’interesse dei minori a mantenere il legame con entrambi i genitori.  

DIRITTO AL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA

Affermano i giudici della Suprema Corte, a tal riguardo, che stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera scelta dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale, per cui il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde per ciò l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario; il giudice, nell’adozione dei relativi provvedimenti, deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò inevitabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.

pubblicato il 29/09/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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