Novità in materia di anatocismo bancario

L’anatocismo bancario, ovvero la produzione di interessi su interessi, ha da sempre costituito oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, nonché di contenzioso legale tra le banche e i clienti, in considerazione della prassi comunemente adottata dalle banche di procedere al calcolo degli interessi creditori e debitori sulla base di periodicità differenti. In particolare gli interessi a debito del correntista vengono liquidati con frequenza trimestrale, mentre gli interessi a credito liquidati con cadenza annuale. Ciò ha provocato un disallineamento nella maturazione degli interessi a debito ed il conseguente fenomeno dell'”anatocismo” dovuto al calcolo di interessi debitori su interessi già maturati.

Sull’argomento l'art. 1283 del Codice Civile stabilisce il divieto dell'anatocismo prevedendo che gli interessi sugli interessi, in mancanza di usi contrari, sono ammissibili solo dal giorno della domanda giudiziale o per una convenzione successiva alla loro scadenza e solo se si tratta di interessi dovuti per almeno 6 mesi.

AGGIORNAMENTO TESTO UNICO BANCARIO (TUB)

In tempi più recenti il nuovo testo dell’articolo 120, comma 2, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), così come modificato dall’art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016, n.18 convertito nella Legge 8 aprile 2016, n. 49 ha demandato al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) l’individuazione di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo che nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.

INTERESSI DEBITORI

Gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili.

E’ previsto che il cliente possa autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

DELIBERA C.I.C.R. n. 343

Lo scorso 3 agosto è poi intervenuta la delibera C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 343, di attuazione dell’art. 120, comma 2, del Testo unico Bancario, in materia di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie, stabilendo che:

1) gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora;

2) agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile;

3) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre

4) gli interessi debitori divengono esigibili il 1 ° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;

5) il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

6) in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

ENTRATA IN VIGORE

E’ previsto che gli intermediari applichino quanto sopra richiamato in sintesi a partire, al più tardi, dal 1° ottobre 2016, adeguino i contratti in essere comunicando alla clientela le variazioni contrattuali poste in essere a mezzo proposta di modifica unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 118 TUB. Il cliente ha diritto di recedere senza spese entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione e in tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In assenza di suo espresso rifiuto la proposta si intenderà accettata.

pubblicato il 08/10/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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