La riforma del lavoro autonomo – II parte

Proseguiamo l’esame del disegno di legge approvato in Senato il 10 maggio 2017, in attesa promulgazione, relativo alle misure in sostegno dei lavoratori autonomi e gli incentivi al lavoro cosiddetto “agile”.

Nella prima parte dell’articolo abbiamo considerato il Capo I del testo di legge, dedicato alle tutele giuridiche, economiche e previdenziali in favore dell’ampia categoria di lavoratori autonomi, di cui fa parte il numeroso “popolo delle partite IVA”, dai professionisti iscritti ai diversi Ordini professionali ai collaboratori occasionali, ma anche tutte le diverse forme di lavoro autonomo diffuse nelle strutture pubbliche o private, come ad esempio le università.

CAPO II – LAVORO AGILE

Oggi esaminiamo il Capo II del testo di legge, dedicato al lavoro agile, o "smart working”, nei rapporti subordinati; la legge, dunque, per questa specifica modalità di lavoro, non fa riferimento al lavoro autonomo ma a quello subordinato.

La ragione è nella definizione stessa di lavoro agile, inteso all’art.18, come  modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti anche al di fuori dei locali aziendali.

FORMA E CONTENUTO DELL’ACCORDO

La legge dispone la forma scritta per l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile, ai fini della regolarità amministrativa e della prova ; l’accordo, in particolare, deve disciplinare l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.

Esso, inoltre, deve individuare ì i tempi di riposo del lavoratore (cd. diritto alla disconnessione) nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

DIRITTO DI RECESSO

Circa il diritto di recesso la legge prevede che  l'accordo sul lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Riguardo al trattamento economico e normativo la legge prevede che il lavoratore ha diritto ad un trattamento non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi nazionali e aziendali, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

pubblicato il 28/05/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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