La revisione dell’assegno divorzile dopo la sentenza della Cassazione

In altro articolo abbiamo riportato l’innovativo principio dettato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, che ha segnato un punto di rottura con l’orientamento precedente in materia di assegno divorzile.

Si è visto come, fino ad allora, il criterio utilizzato per stabilire la debenza dell’assegno dopo la sentenza di divorzio fosse quello del “tenore di vita in costanza di matrimonio” tenuto dal coniuge richiedente l’assegno, tenore che in qualche modo l’altro coniuge doveva continuare a garantire anche dopo il divorzio.

NUOVI CRITERI

Secondo la citata sentenza, viceversa, una volta sciolto il matrimonio  il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi "persone singole", sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale.

Sulla base di tale affermazione la Suprema Corte ha, pertanto, individuato nuovi criteri per stabilire prima se sussista il diritto all’assegno divorzile per il coniuge che lo richiede (an debeatur), quindi per stabilirne l’ammontare (quantum debeatur).

AUTORESPONSABILITA’ E SOLIDARIETA’ ECONOMICA

Tali criteri sono stati individuati da una parte nel principio dell’ “autoresponsabilità economica” di ciascuno, in base al quale si deve valutare se vi sia, in capo al coniuge richiedente l’assegno, mancanza di mezzi adeguati o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, nonché della stabile disponibilità di una casa di abitazione.

L’altro principio, valido nel caso in cui il giudice ritenga di dover riconoscere l’assegno,  è quello della  “solidarietà economica” dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole, tenendo conto di elementi  quali le condizioni dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, anche in rapporto alla durata del matrimonio.

PROCEDURA DI REVISIONE DELL’ASSEGNO

I criteri anzidetti devono essere presi in considerazione dai giudici anche in sede di revisione dell’assegno divorzile, come ha precisato sempre la Corte di Cassazione, nella successiva sentenza n. 15481 del 22/06/2017, affermando che “il giudice richiesto della revisione dell'assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto), in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve verificare se i sopravvenuti motivi giustifichino effettivamente, o meno, la negazione del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge beneficiario, desunta dagli indici individuati con la sentenza di questa Corte n. 11504 del 2017”.

Dunque, anche in sede di revisione dell’assegno divorzile, il Tribunale adito dall’ex coniuge che chiede di accertare il venir meno del diritto dell’altro a percepire l’assegno, oppure chiede la diminuzione dell’importo dello stesso, in ragione delle mutate condizioni economiche dell’ex coniuge beneficiario, dovrà distaccarsi dal principio ormai superato del “tenore di vita consolidato” e conformarsi ai nuovi criteri dell’autoresponsabilità e della solidarietà economica.

PROVA DELLE MUTATE CONDIZIONI ECONOMICHE

Con la precisazione, degna di nota, che entrambi gli ex coniugi hanno il dovere di provare, tramite documentazione specifica (estratti conto bancari, dichiarazioni dei redditi, estratti INPS) le proprie entrate e fonti di reddito; la mancata dimostrazione costituisce motivo di valutazione indiziaria da parte del giudice, che ne terrà conto nel provvedimento finale.

A proposito del procedimento di revisione dell’assegno divorzile esso è disciplinato all’art 9 legge 01/12/1970 n° 898 (legge sul divorzio), che dispone che, sulla istanza di revisione presentata da uno degli ex coniugi, il tribunale giudica in camera di consiglio.

pubblicato il 14/07/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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