Vaccinazione e autismo: la Cassazione ne esclude la correlazione

E’ recente l’approvazione definitiva del “decreto vaccini”(decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, si veda articolo in proposito), dopo alcune modifiche che hanno ridotto, rispetto al provvedimento iniziale, il numero di vaccinazioni obbligatorie per i minori e ridotto le sanzioni per le omissioni da parte dei genitori e tutori; le polemiche, tuttavia, non sono finite.

OPINIONI PRO E CONTRO

Molti soggetti, anche istituzionali, sono insorti contro questo provvedimento, ritenuto lesivo della libertà personale di scegliere per i propri figli le cure e le vaccinazioni da effettuare, anche sulla base di una ritenuta correlazione tra alcuni vaccini e l’insorgenza di gravi patologie quali, ad esempio, l’autismo; si tratta di un movimento di opinione che, per quanto ampio, è comunque minoritario e smentito dal Ministero della Salute che, col sostegno della comunità scientifica maggioritaria, ritiene prioritaria l’esigenza di prevenzione della diffusione di malattie infettive ormai sconfitte da tempo ma che negli ultimi anni si sono ripresentate anche a causa delle mancate vaccinazioni di molti bambini.

A confermare la posizione dell’autorità sanitaria e del governo, nonché, come detto, della maggioranza dei medici e scienziati che si sono espressi sull’argomento, è da ultimo intervenuta la Corte di Cassazione, sesta sezione lavoro, con l’ordinanza n. 18358 del 25 luglio 2017.

IL CASO ALL’ESAME DELLA CORTE

La vicenda giunta all’esame della Suprema Corte ha preso le mosse dalla richiesta, in primo grado, da parte del tutore di un bambino affetto da “encefalopatia immunomediata ad insorgenza post vaccinica con sindrome autistica" dell’indennizzo ex legge n. 210 del 1992, che disciplina i danni da vaccinazioni obbligatorie per legge e, con un’estensione della Consulta del 2012, anche a quelli consigliati dalle autorità sanitarie.

Il principio espresso dalla Corte, già sostenuto in altre occasioni dal medesimo collegio, è che “il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (in tal senso anche Cass. ord. n. 1652 del 2012, Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124)”.

Con tale affermazione la Cassazione ha rigettato la domanda del ricorrente, il quale chiedeva ai giudici di legittimità di rivedere la sentenza d’appello impugnata, con cui i giudici di merito avevano aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

Secondo quest’ultimo, al disturbo generalizzato dello sviluppo, di cui non è tuttora ipotizzabile una correlazione con alcuna causa nota in termini statisticamente accettabili e probanti, possono concorrere possibili fattori genetici, mentre non sussistono ad oggi studi epidemiologici definitivi che consentano di porre in correlazione la frequenza dell'autismo con quella della vaccinazione antipolio Sabin nella popolazione.

ONERE DELLA PROVA DEL NESSO CAUSALE

La diversa tesi sostenuta dal ricorrente - che aveva prodotto sia in primo grado che in appello documentazione medica e relazioni scientifiche a riguardo – è ritenuta dalla Corte “mero dissenso diagnostico”, attesa la mancata dimostrazione del nesso causale tra l'effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un'ipotesi possibile.

In conclusione, per chi ritenga di aver subito danni alla salute del proprio figlio a causa di vaccinazioni, vi è l’onere di provare in giudizio il nesso causa-effetto tra vaccino e patologia insorta; a tal fine non è sufficiente l’opinione – per quanto autorevole – di medici e scienziati che sostengano una generale correlazione tra i due eventi, occorrendo la prova specifica del caso concreto oggetto di domanda risarcitoria.

pubblicato il 07/08/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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