Diritto d’autore e social network

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Un argomento che desta interesse tra gli utilizzatori delle reti social, come Facebook o Instagram, è la tutela delle immagini e dei contenuti che vengono pubblicati sul proprio profilo, nonché la possibilità di utilizzo e condivisione da parte degli altri utenti della rete.
In proposito va detto che ogni opera inedita è coperta dal “diritto d’autore”, riconosciuto dal nostro ordinamento a chiunque voglia tutelare una propria opera d’ingegno, nei settori letterario, artistico, cinematografico, scientifico, multimediale, informatico e, in generale, in tutti i settori dove si possa realizzare un’opera creativa o intellettuale.

Normativa

La disciplina giuridica è contenuta negli articoli dal 2575 al 2583 del codice civile, oltre che in una legge nazionale, la n. 633 del 22.4.1941 (Legge sulla protezione del diritto d’autore), nonché nella Convenzione di Berna del 24.07.1971 e nella Direttiva 2001/29/CE sul Diritto d’autore e società dell’informazione.
Titolare del diritto d’autore è l’autore dell’opera o, in caso di opera creata nell’ambito di un lavoro dipendente, il datore di lavoro, cioè l’ente o impresa presso cui lavora colui che ha creato l’opera.
Il diritto sorge automaticamente con la creazione dell’opera, purché sia riferibile al suo autore, attraverso la firma dello stesso, o il riferimento al suo nome o profilo.

Diritti patrimoniali

Con il diritto d’autore si acquisisce l’esclusiva nell’utilizzazione economica dell’opera, il “copyright”; ciò significa che solo il titolare del diritto può pubblicare l’opera e trarne gli utili, riprodurla, distribuirla e commercializzarla, salvo espresso consenso del titolare per l’utilizzo da parte di terzi.
Si parla, in proposito, di “diritti patrimoniali” connessi all’opera; essi possono essere trasferiti a terzi mediante la stipula di un contratto di cessione o di licenza, nel quale venga stabilita la durata della licenza, il corrispettivo spettante al cedente, l’eventuale esclusiva della licenza ed altri diritti ed obblighi derivanti dalla cessione.
Tali diritti patrimoniali si trasferiscono agli eredi dell’autore ma hanno una durata limitata, in quanto si estinguono dopo 70 anni dalla morte dell’autore medesimo; oltre tale termine l’opera diventa di “dominio pubblico” e può essere pubblicata liberamente, purchè nel rispetto della dignità dell’autore.

Diritto morale

Con il diritto d’autore, infatti, sorge  anche il “diritto morale” all’opera, cioè il riconoscimento, in capo al titolare del diritto d’autore, della paternità dell’opera, della sua originalità e delle sue caratteristiche; per questo motivo il titolare può opporsi ad ogni alterazione o modificazione dell’opera, da parte di terzi, i quali saranno tenuti al risarcimento dei danni nei confronti del titolare del diritto.
Anche il diritto morale si trasmette agli eredi ma, a differenza del copyright, non è soggetto a decadenza, trattandosi di un diritto imprescrittibile, relativo alla tutela della dignità e moralità dell’autore dell’opera.

Le immagini pubblicate in rete

Venendo ora alla pubblicazione di immagini e contenuti sui social network, da quanto premesso è evidente che si può parlare di diritto d’autore solo con riferimento ad opere (fotografie, disegni, opere grafiche, video e altri contenuti) caratterizzate da originalità e che siano frutto della creatività dell’autore.
Per quanto riguarda le immagini più di frequente utilizzate, cioè le fotografie, può non essere facile distinguere l’opera tutelata dal diritto d’autore da quella che non lo è, in quanto si tratta di fare ricorso a criteri valutativi tecnici o artistici non sempre immediatamente individuabili.
Proprio per questo motivo, è buona norma, quando si intende “condividere” o fare propria un’immagine o un contenuto altrui, citare sempre la fonte di provenienza e l’autore dell’opera, per non incorrere in possibili violazioni del diritto d’autore.

Promozione e diffusione da parte di terzi

Altro tema è quello dell’utilizzo delle immagini da parte di soggetti che, tramite la rete, intendono promuovere o pubblicizzare l’opera, magari affiancandola ad opere di altri soggetti; pensiamo, ad esempio, alle gallerie d’arte virtuali, che in molti casi, oltre a rendere visibile l’opera, possono commercializzarla.
In questo caso si tratta di una vera e propria cessione di diritti patrimoniali a terzi, che, come abbiamo visto, richiede, oltre che il consenso dell’autore, una regolazione dei proventi economici e dell’uso dell’immagine e dell’opera, mediante contratto tra l’autore ed il divulgatore della creazione.       

pubblicato il 23/10/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

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