Il decreto Cura Italia: misure economiche e finanziarie

Continuiamo l’esame di alcune delle misure contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, finalizzato al sostegno economico delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese che stanno subendo un danno derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Trattamento ordinario di integrazione salariale

Tra le misure a sostegno del lavoro, in primo luogo è prevista l’estensione della Cassa Integrazione ordinaria a straordinaria per i lavoratori dipendenti; in particolare l’art. 19 del d.l., riguardo alla Cassa integrazione ordinaria, stabilisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Sono previste procedure agevolate per la presentazione e l’istruttoria della domanda, che va inoltrata all’INPS, in ogni caso, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L’assegno ordinario di cui al comma è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
La disposizione, inoltre, precisa che i lavoratori destinatari della suddetta misura devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020.

Aziende in C.I.G.S.

Anche per quanto riguarda le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, sempre per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione
straordinario già in corso ed è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Misure a favore delle imprese

Riportiamo, infine, una sintesi delle misure economico-finanziarie per sostenere le imprese colpite dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19.
L’art. 56 del decreto legge prevede che le imprese possano avvalersi, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Requisiti

Possono beneficiare delle predette misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla
data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Alla domanda occorre allegare un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, nella quale l’impresa dichiara di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Fondo speciale di garanzia

Tutte le predette misure sono assistite, senza valutazione, dalla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concessa a titolo gratuito.
La garanzia, che ha natura sussidiaria, copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.
Se, al termine delle misure di sostegno, l’impresa è insolvente, o comunque inadempiente, la banca può far valere la garanzia suddetta, purché, nei diciotto mesi successivi alla scadenza delle misure di sostegno predette, siano state avviate azioni esecutive, cioè il pignoramento dei beni del debitore.

pubblicato il 27/03/2020

A cura di: Daniela D'Agostino

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