Il fermo amministrativo

L’ente pubblico, creditore nei confronti di un privato, ha, a sua disposizione, uno strumento assimilabile al pignoramento dei beni del debitore, il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (autoveicoli, motocicli, imbarcazioni).
Dal punto di vista normativo, il fermo amministrativo è disciplinato nel Titolo II del d.P.R. n. 602/1973, intitolato "Riscossione Coattiva", Capo II, intitolato “Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati”.
Si tratta di una misura a metà tra il provvedimento cautelare, il pegno ed il pignoramento dei beni del debitore, in quanto ha lo scopo di rendere il bene gravato non liberamente circolabile e di indurre il proprietario ad assolvere al pagamento del dovuto per liberare il bene stesso.
Con l’iscrizione del fermo amministrativo, infatti, il bene non potrà circolare, a pena di sanzione, non potrà essere radiato dal P.R.A. (o dal Registro delle imbarcazioni da diporto, R.I.D.), né demolito o esportato.

Procedimento

Vediamo come l’ente creditore procede all’iscrizione del fermo sul veicolo del debitore.
In primo luogo l’ente incaricato della riscossione crediti procede alla notifica della cartella esattoriale, che il debitore potrà pagare entro 60 giorni dalla notifica della cartella; in questo periodo non può procedersi all’iscrizione del fermo e, se ciò avvenisse, il debitore potrà chiederne la revoca o l’annullamento.
In caso di mancato pagamento nel suddetto termine l’ente dovrà comunicare al debitore il preavviso di fermo amministrativo; anche tale omissione determina la nullità della successiva iscrizione del fermo.
Nel preavviso di fermo devono essere indicati la natura del debito, l’importo dovuto e l’anno di riferimento, il numero della cartella esattoriale e la prova della sua notifica.
Entro venti giorni dal preavviso, il debitore potrà saldare il suo debito, pagando anche gli interessi di mora e le spese sostenute per l’iscrizione a ruolo; in mancanza il fermo amministrativo diventerà definitivo.

Condizioni

Per disporre il fermo deve esistere un debito superiore a € 50:
- debito tra € 50 e € 500: emessa la cartella esattoriale viene inviato un sollecito di pagamento, cui segue il preavviso di fermo;
- debito tra € 500 e € 2.000: non viene inviato nessun sollecito di pagamento, solo il preavviso di fermo amministrativo e, inoltre, può fermarsi un solo veicolo;
- debito tra € 2.000 e € 10.000: procedura simile ai debiti tra € 500 e € 2.000, ma possono fermarsi fino a 10 veicoli per lo stesso importo a debito;
- debito superiore a € 10.000: di norma scatta direttamente l'ipoteca sulla casa, ma in assenza di immobili può essere applicato il fermo amministrativo a tutto il parco macchine del debitore e dei co-obbligati, preceduto dall'invio del preavviso.

Sanzioni e ulteriori provvedimenti

Per quanto riguarda le sanzioni, chi viene sorpreso a circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere assoggettato ad una sanzione pecuniaria tra € 714 e € 2.859, oltre alla confisca del mezzo.
L’ente creditore, infine, potrà anche agire per la vendita forzata del veicolo, anche se spesso ciò non avviene per il rischio dell’infruttuosità della vendita, dovuta allo scarso valore del mezzo ed alla sproporzione rispetto al credito alla base del fermo.

pubblicato il 11/12/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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