Illegittima la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori per stabilire se vi è usura

fila di monete con casette rosse

Nei contratti di finanziamento uno dei problemi più dibattuti, che costituisce spesso motivo di ricorso all’autorità giudiziaria da parte del soggetto che si è rivolto alla banca o alla società finanziaria, è quello di accertare se gli interessi pattuiti siano superiori al tasso consentito dalla legge e, pertanto, usurari, con conseguente nullità degli stessi.

Interessi corrispettivi

Ricordiamo, in proposito, che il mutuo, o prestito di denaro, consente all’istituto finanziatore di remunerarsi attraverso il pagamento, da parte del mutuatario, degli interessi corrispettivi, così chiamati, appunto, perché costituiscono il corrispettivo del mutuante a fronte del prestito del denaro. Gli interessi corrispettivi applicati nel contratto possono essere a tasso fisso, variabile o misto, con riferimento ad alcuni parametri, tra cui il più diffuso è il tasso Euribor fissato dalla Banca Centrale Europea.

Interessi moratori

Diversa è la natura degli interessi moratori, che maturano in caso di ritardato pagamento delle rate di mutuo o finanziamento; la legge considera ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. La funzione di tale tipo di interessi, pertanto, è di tipo risarcitorio, in quanto ha lo scopo di indennizzare la banca nei casi di inadempimento del soggetto finanziato. Ciò premesso, al fine di non gravare la parte mutuataria di interessi eccessivamente gravosi, che possono diventare insostenibili e per questo iniqui, la legge stabilisce un tetto massimo, oltre il quale gli interessi vengono definiti usurari e sono considerati nulli; l’effetto è che, in caso di richiesta di pagamento di interessi usurari essi non sono dovuti e, se versati, danno diritto alla restituzione.

Tasso soglia

Per quanto concerne gli interessi corrispettivi, esiste una soglia oltre la quale il tasso d’interesse è definito usurario ed è, dunque, nullo; la legge di riferimento è la n. 108/1996 che dispone, all’art.2, che il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. In base alla stessa legge, la soglia dell’usura è individuata nel T.E.G.M. risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Usurarietà degli interessi moratori

Un punto molto dibattuto, almeno fino alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di seguito indicata, era se si potessero considerare o meno usurari anche gli interessi moratori e, in caso affermativo, se il superamento della soglia di usura potesse esser calcolato sommando interessi corrispettivi e interessi moratori. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.19597 del 18.9.2020, hanno chiaramente affermato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto non solo quale corrispettivo per la concessione del denaro ma qualsiasi promessa di somma usuraria in relazione al contratto concluso.

Quanto agli effetti dell’accertata usurarietà, la Corte ha affermato che “si applica l’art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Ciò significa che in caso di pattuizione di interessi moratori usurari, il debitore sarà comunque tenuto a rimborsare al creditore gli interessi corrispettivi validamente pattuiti nei limiti degli interessi corrispettivi.

Il problema della sommatoria degli interessi

Rimane il problema di stabilire se il superamento del tasso consentito per legge possa essere determinato sommando interessi corrispettivi e interessi moratori, in tal modo ottenendo un interesse unitario da parametrare ai limiti di legge. L’argomento è stato affrontato di recente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.14214/2022 che, richiamando precedenti giurisprudenziali, esclude categoricamente la legittimità di tale operazione aritmetica, che in molti casi viene ancora invocata nelle cause che hanno per oggetto i contratti di mutuo. La Suprema Corte, infatti, osserva che l’incompatibilità della sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori deriva dalla diversa natura e funzione degli uni e degli altri, applicabili in ipotesi antitetiche: gli interessi corrispettivi a fronte di adempimento, quelli moratori in caso di inadempimento. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato il decreto del tribunale, che, in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., confermando il "principio della sommatoria" applicato dal giudice delegato, aveva escluso dallo stato passivo tutte le somme richieste a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, dall'istituto di credito finanziatore.

pubblicato il 02/11/2022

A cura di: Daniela D'Agostino

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