Limiti all’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni

Gli artt. 147 e 148 del codice civile prevedono, quale obbligo per i coniugi derivante dal matrimonio, quello di mantenere, educare ed istruire la prole, ognuno in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
L’obbligo di cui innanzi permane anche in caso di separazione e divorzio dei coniugi: in tal caso il Giudice che pronuncia la separazione, con l’adozione dei provvedimenti utili nell’interesse dei figli, determina la misura ed il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire ai doveri anzidetti, nei confronti dei figli minorenni e, a seguito di una valutazione specifica del caso, anche dei figli maggiorenni.

Figli maggiorenni

A tale ultimo proposito la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 17183/2020, si è occupata proprio dei limiti, desumibili dal nostro ordinamento giuridico e dai precedenti giurisprudenziali, cui soggiace l’obbligo dei genitori di mantenere economicamente i figli maggiorenni, con ciò dettando un principio generale, estensibile oltre le ipotesi di “crisi coniugale”, come la stessa Suprema Corte specifica nell’ordinanza.
In primo luogo vengono richiamate le norme in materia, innovata con la riforma di cui al d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha introdotto l'art. 337-septies c.c., in base al quale il giudice «valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico».

Valutazione del Tribunale

Il primo assunto, pertanto, è che, per legge, il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni è subordinato alla valutazione del Tribunale investito della decisione, ben potendo cessare con il raggiungimento della maggiore età dei figli.
Vediamo, allora, quali sono i principi fondamentali in materia elaborati dalla Corte di Cassazione nel corso degli anni e puntualizzati nell’ordinanza segnalata.
In primo luogo si è affermato che la valutazione che il Giudice compie debba essere effettuata “caso per caso”, tenendo conto dei diversi percorsi scolastici e formativi compiuti dai figli, dei risultati ottenuti e, all’esito degli studi, dell’effettivo impegno per la ricerca di un’occupazione lavorativa.
Tale valutazione, inoltre, deve essere condotta con «rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura», oltre i quali l'assistenza economica «potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani».

Obbligo di mantenimento e capacità lavorativa

Se, infatti, da un lato sussiste il diritto del figlio, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo, di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, dall’altro lato tale percorso deve essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori; inoltre la formazione, da parte del figlio, di un nuovo nucleo familiare, come il raggiungimento dell’autosufficienza economica, fanno cessare l’obbligo in capo ai genitori.
Il principio della "funzione educativa del mantenimento" in capo ai genitori, pertanto, va di pari passo con il "principio di autoresponsabilità" e di “capacità lavorativa” dei figli, anche tenendo conto dei doveri gravanti sui figli adulti.

Condizioni

La conclusione cui giunge la Cassazione, dunque, è che tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, si pongono, fra le altre:
a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.

pubblicato il 27/08/2020

A cura di: Daniela D'Agostino

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