Omessa manutenzione delle strade e responsabilità del Comune

pericolo su strada

Tra i doveri rientranti nei compiti dell’ente comunale o regionale o statale, a seconda della suddivisione della rete stradale in base alla competenza, vi è quello di provvedere all’adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade; in caso di lavori in corso o di pericoli o insidie presenti sulle strade l’ente è tenuto a segnalare il pericolo in modo chiaro e visibile.

Art 2051 c.c.

La violazione di tali obblighi, da un punto di vista civilistico, comporta responsabilità dell’ente ex art. 2051 del codice civile, in base al quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito; si tratta di una diposizione applicabile a molti casi, tra cui, appunto, la manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici e delle società di gestione preposti.
Frequenti sono le azioni di risarcimento danni nei confronti dei comuni, o di altre p.a., per sinistri occorsi a causa di buche o altre insidie stradali, segnaletiche che traggono in inganno e, in generale, difetti di manutenzione della strada, di cui l’ente proprietario e il gestore sono tenuti a garantire l’efficienza.

La Cassazione sull’argomento

In una recente ordinanza, la n. 18797/2021, la Corte di Cassazione si occupa di un caso nel quale un soggetto aveva citato in giudizio il Comune, per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito di un caduta dovuta ad un’interruzione nella pavimentazione dello scivolo al di sotto di un ponte.
Sia in primo grado che in appello la domanda del danneggiato era stata accolta, per cui il Comune aveva fatto ricorso in Cassazione, ritenendo, tra le altre motivazioni del ricorso, che la controparte non avesse adeguatamente dimostrato il nesso di causalità tra l’evento descritto e le lesioni riportate.

Onere della prova

Sul punto relativo all’onere della prova, la Suprema Corte, ribadendo quanto già espresso in precedenti pronunce, afferma che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode.
E’ su quest’ultimo, viceversa, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., che grava l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo occulto.

Caso fortuito come esimente

In merito alla responsabilità della P.A. di cui all'art. 2051 c.c., l’ente si libera dalla responsabilità suddetta solo ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. in tal senso Cass. 16295/2019).
Con l’ordinanza 18797/2021 viene precisato dalla Cassazione che si prospetta, per questa ragione, una sorta di responsabilità oggettiva sul custode, il quale si libera se prova la presenza del caso fortuito, circostanza non avvenuta nel caso di specie, non avendo il Comune contestato la dinamica così come descritta dall'attore ed essendo dunque provata l'assenza di segnali di pericolo presso il sottopassaggio, inseriti dal Comune solo successivamente all'accaduto.
Da qui il rigetto del ricorso del Comune e la condanna dello stesso al pagamento delle spese del giudizio in favore della controparte.

pubblicato il 15/07/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

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