Valutazione del tribunale sulla fallibilità dell’impresa insolvente

borsellino aperto

La legge fallimentare, di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, prossimo ad essere sostituito dal nuovo Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza che entrerà in vigore, per la gran parte delle norme, il 15 maggio 2022, dispone che il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Fase pre-fallimentare

La fase dell’accertamento dei presupposti per il fallimento, che si svolge dinanzi alla sezione fallimentare del Tribunale dove ha sede l’impresa insolvente, è detta “pre-fallimentare”, in quanto il Giudice designato deve svolgere un accertamento sommario relativo sia alla legittimazione del creditore procedente a chiedere il fallimento del debitore, sia ai requisiti di cui all’art. 1 e 15 ultimo comma legge fallimentare.

Art. 1 legge fallimentare

L’art. 1 della legge fallimentare dispone che “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  • aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  • aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.

Sui limiti anzidetti la norma, infine, prevede l’aggiornamento triennale in base alle variazioni ISTAT.
I suddetti requisiti “soggettivi”, riferiti cioè al soggetto di cui si chiede il fallimento, individuano le cosiddette “soglie di fallibilita”, il cui mancato superamento determina la non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore.

Art, 15 u.c. legge fallimentare

L’art. 15 u.c. stabilisce, quale requisito “oggettivo”, la soglia di € 30.000 quale minimo indebitamento, al di sotto del quale il Tribunale non provvede a dichiarare il fallimento.

Prove  

L'onere della prova è a carico dell’imprenditore, il quale, se vuole evitare le conseguenze del fallimento, deve dimostrare il possesso congiunto dei tre requisiti soggettivi.
In mancanza di tali allegazioni il Giudice, esercitando il potere di acquisizione d'ufficio attribuitogli dalla legge fallimentare, potrà disporre gli accertamenti utili presso le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e della Camera di Commercio, onde poter accertare la sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 1 l.f.

Poteri istruttori del Tribunale

A proposito dei poteri istruttori del Giudice nella fase pre-fallimentare la Corte di Cassazione in diverse occasioni, da ultimo con ordinanza n.21188/2021, ha rilevato che la dimostrazione della non sussistenza dei requisiti di cui alla L.Fall., art. 1, comma 2 non soffre preclusioni o limitazioni particolari (di recente, si occupano del tema in particolare le pronunce di Cass., 9 novembre 2020, n. 25025 e di Cass., 9 aprile 2021, n. 9045).
Se dunque il bilancio di esercizio, prodotto dall’impresa, rimane il "canale privilegiato" per la valutazione di cui all'art. 1, comma 2, ciò è solo nel senso che la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento.
Con la conseguente possibilità di avvalersi di tutti i documenti costituiti dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 c.c.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultare utile.

pubblicato il 23/09/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)