La fusione societaria

Tra i fenomeni più diffusi in ambito societario assume rilievo l’istituto giuridico della fusione, disciplinato al codice civile agli articoli 2501 e seguenti, nonché da norme speciali per il settore bancario ed assicurativo, nei quali spesso si assiste alla creazione di nuovi gruppi societari, nati dall’unione di diverse società.

FINALITA’

Anche in altri settori la fusione consente di accrescere le potenzialità economiche delle imprese che vi partecipano, rafforzando la presenza nel mercato e consentendo di abbattere i costi d’impresa; oltre a queste motivazioni ve ne possono essere altre, ad esempio l’acquisizione di brevetti e licenze, l’ampliamento del know how e degli impianti produttivi, oltre motivazioni di carattere meramente fiscale.

Va detto, infatti, che la fusione non comporta nuovi oneri fiscali per le società di partecipano, a differenza, ad esempio, delle ipotesi di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.

TIPI DI FUSIONE

Dal punto di vista giuridico la fusione può avvenire per “unione” di più società preesistenti e la conseguente creazione di una nuova società, oppure per “incorporazione” di una o più società all’interno di altra società incorporante.

Vi sono atti preparatori alla fusione vera e propria, che consistono nell’elaborazione di un progetto di fusione da parte dei consigli di amministrazione delle singole società partecipanti, in cui vengono individuati gli aspetti essenziali della fusione, tra cui il rapporto di cambio tra azioni e partecipazioni societario e l’eventuale conguaglio in denaro.

ATTI PREPARATORI E DELIBERA

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione; in alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet delle società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

Ulteriori atti preparatori sono costituiti dalla relazione sulla situazione patrimoniale e sul progetto di fusione redatte dall’organo amministrativo delle società partecipanti, nonché dalla relazione redatta da esperti, revisori dei conti o altri tecnici esperti in materia di diritto societario; anche questi atti devono essere depositati nel registro imprese o pubblicati sul sito Internet della società.

La decisione in ordine alla fusione viene adottata con delibera assembleare da parte di ciascuna società che vi partecipa, approvando il progetto di fusione, con le maggioranze previste dai rispettivi atti costitutivi e statuti.

ATTO NOTARILE DI FUSIONE

Una volta deliberata la fusione dovrà essere redatto l’atto notarile di fusione, alla presenza dei legali rappresentanti delle società partecipanti; l’atto dovrà quindi essere depositato presso il registro delle imprese entro 30 gg. dalla stipulazione.

La fusione ha effetto decorsi 60 gg. dall’iscrizione nel registro delle imprese, a tutela dei creditori sociali, che possono proporre opposizione, salvo il caso di efficacia immediata nei casi in cui la società nata dalla fusione presti idonee garanzie al pagamento dei creditori o presenti relazione asseverata da società di revisione dei conti nella quale si assicuri la piena solvibilità della società.

LEVERAGED BUY OUT

La procedura appena descritta, cosiddetta semplificata, non può essere seguita nei casi di fusione funzionale all’acquisizione dei debiti della società incorporata: si parla di “leveraged buy out”, operazione con la quale viene ceduto a credito parte del pacchetto azionario ad altra società, creata in modo strumentale per effettuare l'acquisto con previsione di indebitamento e al fine di compiere attività di interesse della prima, per poi essere fusa per incorporazione con quest'ultima, ripianando così il debito con gli utili dell'attività posta in essere.

EFFETTI DELLA FUSIONE

Per quanto riguarda gli effetti della fusione il codice civile dispone che la società che risulta dall’unione o incorporazione assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, succedendovi anche dal punto di vista processuale; il nuovo soggetto societario, pertanto, risponderà nei confronti dei creditori, dei lavoratori e dei terzi delle obbligazioni assunte dalle società fuse.

pubblicato il 07/04/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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