Il sinistro stradale realizzatosi in area privata

tamponamento tra due auto

Quali sono le norme applicabili in caso di sinistro stradale

In caso di sinistro stradale, la legislazione prevede una serie di norme generali e specifiche che regolano le rispettive responsabilità nonché i criteri per il risarcimento dei danni.

Da un lato l'art. 2043 c.c. stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il danno a risarcirlo. Questa norma, per quanto nella prassi quotidiana trovi una forte applicazione, nella circolazione stradale ha invece una valenza residuale e generale.

L'art. 2054 c.c. afferma poi che il conducente di un veicolo non guidato su rotaie è tenuto a risarcire i danni causati a persone o cose dalla circolazione del veicolo, a meno che possa dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarli. La colpa poi, a meno che non si dimostri il contrario, si presume sempre in parti eguali.

Quali sono i criteri di imputazione della responsabilità?

Le conseguenze logico giuridiche delle norme esaminate conducono alla conclusione per cui, nella maggior parte dei casi, il conducente sarà considerato responsabile per i danni derivanti dalla circolazione del proprio veicolo, a meno che non riesca a dimostrare di aver guidato senza colpa, agendo con la dovuta diligenza e prudenza specifica del caso.

Tale impostazione, in sostanza, crea una sorta di presunzione di responsabilità, che pone l'onere della prova su ogni conducente per dimostrare la sua incolpevolezza.

A chi si domanda il risarcimento in caso di sinistro in aree private?

In caso di sinistro tra veicoli su aree pubbliche le conseguenze sono a tutti note.

La questione inerente i sinistri in caso di risarcimento danni da incidenti automobilistici su aree private è tuttavia mutata a seguito della recente introduzione del decreto legislativo 184/2023 il quale, recependo la direttiva UE 2021/2118, ha esteso l'obbligo assicurativo anche ai veicoli fermi, in transito o in sosta in aree private.

In questo contesto si inserisce la recente ordinanza n. 82448/2024 della Corte di Cassazione la quale ha, per la prima volta, delineato un quadro chiaro per il risarcimento dei danni derivanti da incidenti automobilistici su aree private.

Secondo la sentenza, anche in queste circostanze, è possibile ricorrere a tutte le azioni che sono previste dal Codice delle assicurazioni, quindi ad esempio il risarcimento diretto ed indiretto rivolto alle compagnie assicurative del responsabile e del danneggiato, al Fondo di garanzia per le vittime della strada ma anche naturalmente a quelle previste dallo stesso codice civile

Quali sono le eccezioni e quali sono le motivazioni del retrievement?

Le eccezioni all'obbligo assicurativo in area privata come la sospensione della polizza riguarda tutti quei veicoli non idonei al trasporto.

La normativa che ha recepito la direttiva comunitaria si presta tuttavia ad una serie di dubbi interpretativi che la Cassazione avrà il compito di chiarire, soprattutto alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale.

La sentenza ha infatti ribaltato la decisione della Corte d'appello, che aveva negato il risarcimento all'impresa proprietaria di un automezzo danneggiato in un'area privata.

Il retrivement giurisprudenziale da parte della Suprema Corte è stato fondato sulla base della considerazione che segue.

Il concetto di “circolazione” abbraccia ogni spazio in cui un veicolo può essere utilizzato secondo la sua normale funzione. Se un incidente avviene in un'area privata, l'assicurazione auto è tenuta a risarcire i danni, conformemente all'articolo 122 del Codice delle assicurazioni, che equipara qualsiasi area di utilizzo del veicolo alla strada pubblica.

Per tale motivo la Cassazione ha concluso che l'azione diretta del danneggiato contro il proprio assicuratore è valida anche in queste circostanze, conformemente al diritto comunitario.

pubblicato il 10/05/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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