Furti in appartamento da impalcature: chi ne risponde

E’ frequente il caso di denuncie di furti in appartamento da parte di soggetti introdottisi attraverso impalcature e ponteggi collocati a ridosso dell’edificio per lavori di manutenzione.

In queste ipotesi, ai fini di un possibile risarcimento danni, è importante individuare i soggetti eventualmente responsabili dal punto di vista civile, nei confronti dei quali il danneggiato possa rivalersi, oltre naturalmente agli autori del furto, ove siano stati riconosciuti e arrestati.

SOGGETTI RESPONSABILI CIVILMENTE

Nell’imminenza del furto è opportuno che il danneggiato denunci l’accaduto, oltre che alle autorità di pubblica sicurezza, anche all’amministratore di condominio ed all’impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione che ha collocato i ponteggi.

La denuncia va fatta sicuramente in via cautelativa ma, va detto, ciò non significa che condominio e appaltatore siano responsabili del furto e tenuti al risarcimento del danno.

E’ possibile, infatti, che sia l’uno che l’altro abbiano adottato tutte le misure necessarie ad evitare il fatto e possano dimostrarlo  in giudizio.

Per capirlo vediamo quali sono le norme che regolano la responsabilità civile nella fattispecie.

RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA APPALTATRICE

Per consolidata giurisprudenza la responsabilità dell’appaltatore per i furti in appartamento da parte di soggetti introdottisi dai ponteggi è riconducibile all’art. 2043 c.c., che disciplina la responsabilità extracontrattuale.

Tale norma dispone che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno.

Nella responsabilità extracontrattuale o “aquiliana” viene punita la condotta dolosa o colposa di chi cagiona il danno; il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare una condotta dannosa, la colpa si ha in caso di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

NESSO DI CAUSALITA’ ED ESIMENTI

Affinchè, tuttavia, possa affermarsi tale responsabilità chi pretende il risarcimento deve poter dimostrare che tra fatto illecito e danno sussista un nesso di causalità, cioè è necessario che la condotta o l’omissione del presunto responsabile sia stata la condizione che ha permesso il verificarsi dell’evento.

Nel caso specifico di furto, più concretamente, il danneggiato deve dimostrare che i ladri si siano introdotti in appartamento grazie all’impalcatura, quindi solitamente da una finestra, e non da altre entrate accessibili a prescindere dai ponteggi.

Da parte sua l’impresa, per esimersi da ogni responsabilità, deve poter dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare tali episodi, come la collocazione di apposita illuminazione serale e notturna e l’installazione di impianto antifurto sui ponteggi, nonché, finiti i lavori, l’immediata rimozione delle pedane e degli elementi che facilitano l’accesso alle singole unità immobiliari.

RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO E DANNO RISARCIBILE

Per quanto riguarda la responsabilità dell’amministratore di condominio si è solitI farla ricadere nell’ambito della “culpa in vigilando”, disciplinata dall’art. 2051 c.c.; la norma punisce le condotte omissive poste in essere da soggetti tenuti a vigilare su altri sottoposti al loro potere di controllo.

Anche in questo caso occorre dimostrare che il furto sia avvenuto in condizioni tali che si possa presumere la mancata vigilanza da parte dell’amministrazione del condominio: se, ad esempio, il furto è avvenuto nelle ore di lavoro dell’impresa appaltatrice, alla presenza degli operai, la giurisprudenza di merito ha escluso la responsabilità concorrente del condominio, il quale non è tenuto a “presidiare” e vigilare il cantiere, di cui è direttamente responsabile l’appaltatore.

Una volta accertata la responsabilità di quest’ultimo è possibile, infine, che il condominio sia tenuto a risarcire il danno, in solido con l’impresa, per “culpa in eligendo”, cioè per aver appaltato i lavori ad una ditta non affidabile.

Il danno risarcibile dall’appaltatore ed, eventualmente nei casi anzidetti, dal condominio dovrà essere documentato e comprenderà il valore dei beni rubati, le spese sostenute per riparare i danni conseguenti all’effrazione nonché, ove ricorrente, il danno morale conseguente al furto.

pubblicato il 04/09/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)