Scade il 16 giugno il pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio

Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ed i soggetti iscritti al repertorio delle notizia economiche e amministrative (R.E.A.) sono tenuti al versamento del diritto annuale a favore delle camere di commercio.

L’art. 28 della Legge 114/2014 ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale dovuto alle camere di commercio. Nell'anno 2015 il diritto è stato ridotto del 35% rispetto all'anno precedente. Quest'anno la riduzione è stata prevista nella misura del 40%, mentra sarà del 50% a decorrere dall'anno 2017.

L’esercizio dell’attività d’impresa anche tramite unità locali comporta il pagamento, per ciascuna unità, di un diritto commisurato a quello stabilito per la sede principale con un importo minimo ed un tetto massimo.

L'UNITA' LOCALE

Si ricorda che è unità locale l'impianto operativo o amministrativo - gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche. L'unità locale è dotata di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, e ad essa sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi.

Pertanto, le imprese Individuali che al 1° gennaio 2016 risultano iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a euro 120,00 ed euro 24,00 per ciascuna unità locale (importo pari al 20% del diritto annuale stabilito per la sede legale).

Tutte le altre imprese che al 1° gennaio 2016 erano già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, versano un diritto annuale che dovrà essere determinato applicando al fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio 2015 le misure fisse e le aliquote per scaglioni di fatturato, riducendo del 40% l'importo base risultante dal calcolo.

Pertanto, il diritto camerale viene calcolato in misura fissa per imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria (euro 120,00) e nella sezione speciale (euro 53,00). Il diritto viene invece calcolato in misura transitoria per i soggetti iscritti solo al R.E.A. (euro 18,00), per le società semplici agricole (euro 60,00), per quelle non agricole (euro 120,00) e per le società tra avvocati e tra professionisti (€ 120,00). Ancora, il diritto viene applicato per tutti gli altri soggetti in misura variabile, tenendo conto del fatturato ai fini Irap. La misura minima calcolata sul fatturato fino ad euro 100.000 è di euro 120,00, già al netto della riduzione del 40%, e con aliquota incrementale per scaglioni superiori fino ad un massimo di euro 24.000 già al netto della riduzione per scaglioni superiori ad euro 50.000.000 di fatturato.

Il diritto annuale deve essere versato in unica soluzione entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare che abbiano approvato il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, sono tenute al versamento del diritto annuale il prossimo 16 giugno.

I soggetti giuridici che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, o che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del diritto annuale imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

In ogni caso i soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti devono effettuare il versamento del diritto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il bilancio avrebbe dovuto essere approvato.

Il pagamento può avvenire anche entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, sempreché l'importo venga maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza effettuare arrotondamento oppure, in alternativa, ricorrendo al ravvedimento operoso cosiddetto "breve" che consente di applicare una sanzione ridotta ad un decimo rispetto a quella ordinaria del 30%, oltre agli interessi calcolati al tasso legale vigente.

Dopo il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza è possibile sanare la violazione commessa, entro un anno dalla scadenza stessa, avvalendosi del ravvedimento cosiddetto "lungo" che consente di applicare una sanzione ridotta ad un ottavo rispetto a quella ordinaria, sempre oltre agli interessi determinati nella misura legale vigente.

Vale sempre il principio che nell'ipotesi in cui l'ultimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Il codice tributo da utilizzare è il codice 3850.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno (D.M. 359/2001, art. 3, comma 2).

FINO A QUANDO SI PAGA IL DIRITTO

Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.

Analogo discorso vale per le società e gli altri soggetti collettivi i quali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale.

Le società cooperative cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.

pubblicato il 15/05/2016

A cura di: Giuliana Liotard

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)