Operazioni finanziare non adeguate: obblighi degli intermediari

In altro articolo ci siamo occupati della normativa dettata dalla Banca d’Italia sulla trasparenza nelle condizioni contrattuali bancarie, volta ad assicurare che i rapporti contrattuali tra istituti di credito e società finanziarie siano improntati alla massima chiarezza possibile per i clienti.

Anche la Consob, ente preposto alla vigilanza e controllo degli istituti operanti nel mercato mobiliare italiano, ha emanato provvedimenti con la stessa finalità, in particolare i testi integrati del Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli intermediari, così come modificato dal 1998 al 2007.

Tra le diverse disposizioni l’art. 28 del Regolamento prevede che prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio; essi, inoltre, devono consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio.

ART. 29: OPERAZIONI NON ADEGUATE

Il successivo art. 29 del Regolamento riguarda le “operazioni finanziarie non adeguate” e dispone che:
“ 1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.

LA CASSAZIONE SULL’ART. 29

Proprio l’art. 29 è stato oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione, che con la recente sentenza n. 11578/2016, si è occupata dell’assolvimento degli obblighi di informazione da parte della banca ricorrente, in un’ipotesi di investimento finanziario altamente rischioso.
Si trattata di un acquisto di bond argentini, poco prima del noto default che ha portato al crack finanziario ed alla rovina tanti ignari investitori, in base a contratto stipulato da un soggetto con una banca italiana, dichiarato risolto in primo e secondo grado dai Giudici aditi dall’investitore, che avevano ritenuto non fosse stato rispettato l’obbligo di cui al comma 3 dell’art.29.

La Banca, a seguito della decisione della Corte di Appello, che aveva confermato la risoluzione del contratto con condanna della banca a restituire al cliente le somme investite, ricorreva in Cassazione, per la riforma della sentenza d’appello, sollevando eccezioni relative all’interpretazione del citato art. 29.

In particolare, secondo la banca ricorrente, l’obbligo previsto sarebbe assolto con la semplice menzione, nel contratto sottoscritto, di aver fornito al cliente tutte le informazioni relative al rischio dell’operazione, senza necessariamente dover specificare per iscritto il contenuto di tali informazioni.

CONTENUTO DELL’INFORMATIVA

La Corte Suprema, nel rigettare il ricorso, ha affermato che, ai sensi dell’art. 29, il giudice dovrà verificare se, in presenza di un’operazione inadeguata, l’intermediario abbia informato il cliente delle concrete ragioni che la rendono inopportuna, anche se poi tali ragioni non devono necessariamente risultare dall’ordine scritto, in cui è sufficiente  il riferimento all’avere ricevuto le avvertenze; sarà, del pari, compito del giudice del merito verificare, di volta in volta, se quella condotta integrasse l’assolvimento dell’obbligo di completa e corretta informazione.

L’orientamento seguito dalla Cassazione, pertanto, è di ritenere sufficiente che la banca, o intermediario finanziario, riporti per iscritto nel contratto sottoscritto di aver informato il cliente – anche oralmente - che l’operazione non era adeguata al suo profilo di rischio e che, tuttavia, detta operazione è stata eseguita per volontà del cliente stesso.

Qualora, però, il cliente contesti, in sede giudiziaria, la completezza e chiarezza delle informazioni ricevute dall’intermediario, l’onere di provare il contrario graverà sull’intermediario, il quale dovrà dimostrare in giudizio di aver rispettato gli obblighi previsti dalla legge, in particolare dagli artt. 28 e 29 del regolamento Consob.

pubblicato il 06/07/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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