Obbligatorie le vaccinazioni per l’iscrizione scolastica

Il giorno 8.6.2017 è entrato in vigore il decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, pubblicato sulla GU n.130 del 7-6-2017.

Il decreto, molto contestato e già impugnato da alcune amministrazioni locali nella parte relativa alle sanzioni per le violazioni previste, fa seguito all’ampia discussione relativa alla prevenzione delle malattie epidemiche ed alla necessità – da alcune parti messa in dubbio – di sottoporre i bambini all’obbligo vaccinale; la diffusione di malattie – quali il morbillo – fino a pochi anni fa pressocchè debellate ed il rischio conseguente di contagio per i soggetti più deboli e non immunizzati hanno determinato il governo ad adottare il decreto in esame, di cui sintetizziamo i punti principali.  

LE 12 VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

Innanzitutto vediamo quali sono le 12 vaccinazioni rese obbligatorie per i bambini e ragazzi di eta' compresa tra zero e sedici anni

a) anti-poliomieli tica;

b) anti-difterica;

c) anti-tetanica;

d) anti-epatite B;

e) anti-pertosse;

f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;

g) anti-meningococcica B;

h) anti-meningococcica C;

i) anti-morbillo;

l) anti-rosolia;

m) anti-parotite;

n) anti-varicella. 2.

Per tutte queste vaccinazioni è prevista la gratuità; è importante segnalarlo anche  con riferimento alla preoccupazione, conseguente ai casi di meningite verificatisi sul territorio nazionale negli ultimi tempi, che ha spinto molti a richiedere la profilassi a pagamento, sostenendo spesso costi elevati.

CASI DI ESONERO

Il decreto dispone che l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione; sono inoltre esonerati i soggetti per i quali le vaccinazioni possano costituire un pericolo per la salute, in relazioni a particolari patologie certificate dal medico curante.

Vediamo ora l’aspetto più discusso, quello sanzionatorio.

SANZIONI

In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e ai tutori e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e i tutori che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, vi provvedano nei tempi indicati.

Infine, le vaccinazioni vengono considerate requisito necessario per l’iscrizione scolastica nelle scuole d’infanzia.

ISCRIZIONE SCOLASTICA

Le vaccinazioni effettuate dovranno essere documentate dai genitori o tutori all’atto dell’iscrizione, anche mediante autocertificazione; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso.

Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 settembre 2017; in caso di autocertificazione la documentazione deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

FORMAZIONE DELLE CLASSI

I minori che si trovano nelle condizioni di esonero previste dal decreto, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati; i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti piu' di due alunni non vaccinati.

pubblicato il 28/06/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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