Decadenza dalla responsabilità genitoriale

Segnaliamo due importi pronunce della Corte di Cassazione in materia di responsabilità genitoriale, che affrontano due diversi casi di decadenza dichiarata dal Tribunale per il venir meno della capacità genitoriale.

Preliminarmente ricordiamo che con la riforma della materia, entrata in vigore nel 2014 a seguito dell’approvazione del decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, sono state apportate notevoli modifiche al codice civile nella parte relativa alla filiazione ed, in particolare, ai diritti e doveri tra genitori e figli.

RESPONSABILITA’ E CAPACITA’ GENITORIALE

Tra le novità principali vi è innanzitutto un mutamento nella terminologia adottata con riferimento all’esercizio dei compiti di educazione, istruzione e sostegno morale e materiale che i genitori devono assicurare ai figli: non si parla più, infatti, di “potestà genitoriale” ma, come detto, di “responsabilità genitoriale”, a voler sottolineare un coinvolgimento di entrambi i genitori non (o non solo) di tipo autoritario ma soprattutto educativo.

La responsabilità genitoriale richiede altresì una “capacità genitoriale”, cioè l’idoneità ad occuparsi dei figli e di assolvere ai compiti suddetti, previsti dalla legge come obblighi a carico dei genitori.

Il mancato e reiterato adempimento di tali obblighi può comportare la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale da parte del Tribunale e l’adozione di provvedimenti a tutela dei figli.

DICHIARAZIONE DI DECADENZA

A tal proposito l’art. 330 c.c. prevede che il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio; in tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Nel valutare il venir meno della capacità genitoriale il giudice tiene conto di una serie di elementi, a partire dalle relazioni dei Servizi sociali, che gli consentono di capire se uno o entrambi i genitori sono in grado di provvedere ai propri figli.

STATO DI ABBANDONO

Tra questi elementi, lo stato di abbandono morale e materiale in cui versano i figli, attestato dagli assistenti sociali nelle loro relazioni, è valutato come indice di incapacità ad esercitare la responsabilità genitoriale ed ha come effetto la dichiarazione di decadenza del genitore colpevole.

Lo stato di abbandono tuttavia, non è requisito necessario per giungere alla dichiarazione di decadenza, come ha spiegato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16357 del 21 giugno 2018, nella quale si è confermata la decisione della corte territoriale che – pur tenendo conto dell’impegno da parte dei genitori, almeno di uno dei due, di fronte alle autorità, di occuparsi dei figli e dei minimi sforzi in tal senso – ha tuttavia ritenuto incapaci entrambi i genitori di svolgere le proprie funzioni ed ha dichiarato la stato di adottabilità dei loro figli.

A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che lo stato di adottabilità di una persona minore di età deve essere dichiarato, anche quando non risulti possibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare; nello specifico, entrambi i genitori non mostravano di aver elaborato un progetto di vita credibile per i figli e le risultanze istruttorie confermavano le relazioni dei servizi sociali.

DIRITTI DEL MINORE

Tale principio giurisprudenziale, che può apparire troppo severo e indifferente al diritto – parimenti tutelato dalla legge – del minore a crescere nel proprio ambiente familiare, è tuttavia contemperato da altre pronunce, che consentono al genitore dichiarato decaduto di difendersi in giudizio e rivendicare il proprio diritto alla genitorialità.

Così si sono espressi i giudici di legittimità nell’ordinanza n. 16060 del 18.06.2018, affermando che il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale che abbia interesse a recuperare il rapporto col minore, può opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlio, facendo valere l'insussistenza di uno stato di abbandono del minore, per poi, una volta avvenuto gradualmente il recupero di detto rapporto, agire per richiedere la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art 332 c.c..

Tale norma stabilisce che il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

DICHIRAZIONE DI ADOTTABILITA’

Nel caso di cui all’ordinanza 16060/2018 la Corte rileva come lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre solo allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore.

Secondo i giudici, “il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, impone, difatti, particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale (v., in particolare, C. Cost., sent. n. 278 del 2013), della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come "extrema ratio" - a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per la loro totale inadeguatezza (cfr., ex plurimis, Cass., 30/06/2016, n. 13435; Cass., 24/11/2015, n. 23979; Cass., 26/05/2014, n. 11758).

pubblicato il 10/10/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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