I rapporti bancari dormienti

In ambito bancario, con l’espressione “rapporti dormienti” si fa riferimento ai contratti tra banca e cliente (conti correnti, operazioni finanziarie, polizze assicurative ed altri) per i quali non è stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, per un arco temporale di 10 anni, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari stessi, il cui valore o saldo sia superiore ad € 100.

DPR 116/2007

La materia è disciplinata dal D.P.R. n. 116/2007, che stabilisce l’obbligo per le banche e gli altri intermediari di estinguere il rapporto dormiente, alle condizioni che vedremo in seguito, e di trasferire le somme ivi depositate ad un fondo pubblico, istituito ai sensi della legge n. 266/2005 per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie.

Nel caso in cui il cliente abbia più rapporti con la banca, è sufficiente la movimentazione di uno solo di questi per escludere la “dormienza” anche degli altri.

A tal proposito si rileva che deve trattarsi di contratti intestati ad uno stesso soggetto o cointestati; nel caso, invece, di titoli al portatore, ad esempio libretti di risparmio, la relativa movimentazione non è rilevante ai predetti fini, in quanto non è possibile sapere chi effettivamente ha eseguito l’operazione.

OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

La legge impone alle banche specifici obblighi informativi nei confronti dei clienti titolari di rapporti dormienti, il cui mancato adempimento comporta l’inefficacia dell’eventuale estinzione del rapporto medesimo, con conseguente diritto del cliente al risarcimento dei danni.

Le banche e gli altri intermediari, infatti, sono obbligate ad inviare ai clienti una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale essi vengono avvisati che, se entro il termine di 180 giorni dalla data della comunicazione non provvedono ad impartire disposizioni o movimentare il rapporto dormiente, lo stesso verrà estinto e le somme e i valori relativi a ciascun rapporto saranno devoluti al fondo.

Per i titolari di depositi al portatore, la comunicazione viene fatta con affissione di un avviso nei locali della banca e con la pubblicazione sul sito web istituzionale, esibendo sia l'elenco dei depositi al portatore dormienti che non siano stati ancora estinti sia la lista di quelli già estinti ma non ancora trasferiti al fondo.

MOVIMENTAZIONE DEL RAPPORTO

Al fine di impedire l’estinzione del rapporto, pertanto, il titolare deve “movimentare” il conto, cioè porre in essere operazioni idonee a manifestare la volontà di avvalersene; è sufficiente, a tale scopo, anche solo una richiesta di informazioni, ad esempio di ricevere un estratto conto, oppure un versamento o prelievo dal conto.  

In mancanza di movimentazione nei 180 giorni dalla comunicazione della banca, quest’ultima dovrà provvedere all’estinzione del rapporto; per verificare la propria posizione, oltre che rivolgersi alla propria banca, è possibile consultare il sito web Consap, dove sono pubblicati gli elenchi dei rapporti dormienti.

L’ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE

Si segnala, infine, che la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha affermato che "in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca" (Cass. civ. n. 788/2012).

Ciò significa che, qualora la banca non abbia inviato la predetta comunicazione di movimentazione dei rapporti dormienti, l’eventuale inerzia del cliente, protrattasi per 10 anni, non determina automaticamente l’estinzione del rapporto, occorrendo, a tal fine, una richiesta specifica del titolare del rapporto a vedersi restituire le somme oggetto di contratto.

pubblicato il 14/04/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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