Cos'è il contratto di deposito?

contratto

Il deposito è disciplinato dall'art. 1766 c.c. il quale lo definisce come quel contratto per cui il “depositante consegna un bene mobile al depositario affinché questi lo custodisca diligentemente ed infine lo restituisca”.

Il depositante è colui che intende dare in deposito un bene di cui ha la materiale disponibilità in forza di un valido titolo, quindi in sostanza il proprietario ma anche il possessore (usufruttuario) o il detentore (locazione, affitto), mentre il depositario è il soggetto al quale viene materialmente consegnato il bene.

Il contratto di deposito non richiede forme particolari per legge essendo possibile la sua conclusione per fatti concludenti, ossia tramite la semplice consegna e contestuale accettazione.

Il depositante può sempre richiedere la restituzione della cosa in qualsiasi momento, salvo sia stato convenuto un termine preciso. A sua volta anche il depositario può chiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo sia convenuto un termine a favore di quest’ultimo.

Quali sono le responsabilità del depositario?

Il depositario, come anticipato, ottenuto il bene deve custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia (o quella professionale se del caso) restituendolo nel medesimo stato in cui è stato presentato.

Lo stesso dovrà pertanto evitare la perdita o il degrado della cosa anche eseguendo tutte le riparazioni urgenti e necessarie a prevenire la distruzione o il deterioramento.

Il depositario può anche servirsi della cosa depositata o darla, a sua volta, in deposito solo col consenso espresso del depositante.

Nel contratto di deposito, che sia gratuito ovvero oneroso (dietro pagamento di corrispettivo), il depositario è responsabile del mancato o inesatto adempimento del contratto nel caso in cui:

  • non abbia custodito il bene, ad esempio cagionandone la distruzione;
  • abbia usato il bene in modo non consentito;
  • non abbia restituito la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta o non l'abia restituita affatto.

In tali ipotesi ecco che il depositante potrà agire contro il depositario per ottenere il risarcimento del danno subito.

A tal proposito sussiste la possibilità per le parti sin dall'inizio di predeterminare la misura del risarcimento indicando il valore delle cose depositate al momento della consegna.

Com'è possibile liberarsi dalla responsabilità?

Il depositario al fine di potersi liberare da eventuale responsabilità, ed evitare di risarcire il depositante, deve provare l'esatto adempimento della sua prestazione:

  • secondo il grado di diligenza richiesto, ed in questo caso  può essere comunque chiamato a rispondere dei soli danni che avrebbe potuto evitare o ridurre;
  • che l'accaduto è dovuto a un fatto o a cause imprevedibili o a lui non imputabili e che in ogni caso abbia predisposto adeguate misure di prevenzione e le necessarie cautele per evitare il verificarsi dell'evento dannoso;
  • provando che le cose depositate erano danneggiate o deteriorate fin dall'inizio del contratto di deposito (Cass. 11 giugno 2008 n. 15490) o che il bene depositato sarebbe ugualmente perito o si sarebbe danneggiato anche presso il depositante.

Se il depositario di un bene perde in modo incolpevole la detenzione (ad esempio a causa di un furto o di una rapina), per liberarsi dalla responsabilità, oltre a fornire la prova indicata nei paragrafi precedenti, deve comunicare immediatamente la perdita al depositante.

In mancanza di tale comunicazione dovrà risarcire gli ulteriori danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'omessa o ritardata denuncia.

Cosa comprende il risarcimento del danno?

Nel caso in cui il depositario non riesca a fornire la prova liberatoria della sua responsabilità il risarcimento del danno comprende sia la perdita subita dal depositante sia il mancato guadagno derivante dal mancato godimento e dalla materiale indisponibilità della cosa.

Ove la cosa in deposito sia stata restituita tardivamente al depositante, questo può chiedere il risarcimento dei danni per non aver potuto disporre del bene.

pubblicato il 02/08/2023

A cura di: Luca Giovacchini

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