Diritto d’abitazione della casa familiare ereditata

In materia successoria, con il termine “quota di legittima” si fa riferimento alla porzione di eredità di cui il testatore non può disporre, perché la legge garantisce una particolare tutela ad alcuni soggetti, il coniuge, i figli anche adottivi e gli ascendenti del de cuius.

AZIONE DI RIDUZIONE

In caso di lesione della quota di legittima, cioè nel caso in cui, all’apertura del testamento, uno o più eredi legittimari si vedano attribuire una quota inferiore alla legittima, si può esercitare, ricorrendo in Tribunale, la “azione di riduzione” prevista agli artt. 553 e ss. del codice civile; essa comporta l’effetto di ridurre proporzionalmente le quote degli altri successibili fino a reintegrare le quote dei legittimari.

QUOTA SPETTANTE AL CONIUGE

L’art. 540 c.c. dispone che a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le ipotesi di concorso con i figli.

In altri articoli ci siamo occupati del concorso degli eredi legittimari e di come si ripartiscono le quote di legittima; qui ricordiamo che se il coniuge concorre con un solo figlio a questo e al coniuge spetta 1/3 del patrimonio ciascuno, mentre se vi sono più figli a questi spetta 1/2 del patrimonio, da dividere in quote uguali tra i figli) e al coniuge 1/3.

DIRITTO DI ABITAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

Il secondo comma dell’art. 540 stabilisce ancora che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Riguardo alla natura di tale disposizione la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che i diritti di uso e abitazione della casa familiare sono finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico-sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona. (sentenza n. 2754/2018).

ACQUISIZIONE AUTOMATICA

In una recente pronuncia (ordinanza n.15667/2019) la Suprema Corte ha, inoltre, affermato che tali diritti hanno natura di legati ex lege e si costituiscono automaticamente in capo al coniuge al momento dell’apertura della successione, anche se il testatore ha attribuito ad altri la proprietà della casa o il godimento della stessa.

Il coniuge, pertanto, potrà rivendicare il diritto all’abitazione ed all’uso dei mobili della casa familiare anche senza ricorrere eventualmente all’azione di riduzione, mentre gli altri eredi cui sia stata eventualmente attribuita la casa familiare non potranno avanzare alcuna pretesa sul diritto medesimo, salvo rinuncia da parte del coniuge beneficiario.

pubblicato il 13/07/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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