Diritto di cronaca e fake news

Con l’avvento delle nuove tecnologie e delle comunicazione sul web ed sui social network l’informazione è diventata sempre più veloce, tanto che le notizie vengono trasmesse e commentate in tempo reale, oltre ad essere fruibili da chiunque in qualsiasi parte del mondo.

Se questi sono i vantaggi, va detto che sono anche aumentati i rischi connessi alla diffusione di informazioni, la cui attendibilità non è sempre facilmente verificabile, cosicché sempre più spesso si sente parlare di “fake news”, cioè di notizie false, per limitare le quali occorre capacità critica da parte dei fruitori dell’informazione ma anche una regolamentazione dei flussi di notizie sul web.

NORME GIURIDICHE

Il problema dei limiti dell’informazione, tuttavia, è anteriore all’era digitale e nasce contestualmente al riconoscimento del diritto-dovere di informare ed al corrispondente diritto-dovere di essere informati.

Vediamo, pertanto, quali sono i principi giuridici alla base del “diritto di cronaca”, partendo dalla nostra Costituzione per arrivare alle considerazioni espresse dalla giurisprudenza della Cassazione.
Il diritto di cronaca, inteso come diritto ad informare il pubblico, attraverso i media, di fatti che accadono nella realtà, è espressione del più ampio diritto al manifestare liberamente il proprio pensiero, riconosciuto all’art. 21 della Costituzione.

Si tratta di un diritto fondamentale, riconosciuto universalmente anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, all’art 19.

Nell’ambito del diritto di cronaca il nostro ordinamento riconosce e tutela anche il diritto di critica politica ed il diritto di satira.

LIMITI AL DIRITTO DI CRONACA

Tutti questi diritti trovano, tuttavia, dei limiti nel rispetto di altrettanti diritti riconosciuti costituzionalmente e disciplinati dalle leggi.

Il primo di  questi diritti è quello alla dignità personale ed alla reputazione, la cui violazione, attraverso la cronaca e l’informazione in generale, integra il reato di diffamazione, sanzionato penalmente.

Anche la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose è sanzionata penalmente, all’art. 656 c.p., così come la diffusione di notizie coperte da segreto istruttorio o di informazioni coperte da segreto di Stato.   

In generale, ogni operatore dell’informazione deve attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, alla base di ogni rapporto giuridico, maggiormente laddove si eserciti una professione, come nel caso dei giornalisti.

Questi ultimi sono tenuti al rispetto, oltre che di tutte le norme civili e penali in materia, anche dei doveri deontologici, stabiliti nella Carta dei doveri del giornalista del 1993, tra cui il dovere di rispettare la dignità e personalità umana, l’obbligo di attenersi alla verità dei fatti e di rettificare le notizie inesatte.

PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI

In molti casi la giurisprudenza è chiamata ad esprimersi su contenziosi introdotti da parte di soggetti vittime di diffamazione o notizie infondate sul proprio conto; per questo motivo la Corte di Cassazione ha dettato principi da applicare per individuare i limiti del diritto di cronaca.

A tal proposito è stato elaborato il principio della “cronaca giudiziaria neutrale”, per cui la verità di una notizia estratta da un provvedimento giudiziario sussiste allorché essa sia conforme al provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti.

Nello specifico, afferma la Cassazione, il limite della veridicità della notizia non deve essere ravalicato, non potendo ritenersi sufficiente la verosimiglianza con i fatti, poiché la presunzione di non colpevolezza impone che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (Cass. 2271/2005 e, da ultimo, Cass. 6035/2018).    

pubblicato il 16/09/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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