Cosa si intende con l'acquisto di una proprietà per occupazione o per invenzione?

rocce e colline

La terminologia sicuramente inganna in quanto, da subito, si chiarisce che da un lato non si tratta del classico caso dell'occupazione “abusiva o senza titolo” e dall'altro non si parlerà dell'invenzione come opera inventiva, ma di speciali modi di acquisto della proprietà a titolo originario.

Le norme di riferimento sono gli artt. 923 ss. c.c. i quali stabiliscono che le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione; tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

Per altro verso è invece sancito che chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non dovesse conoscerlo, dovrà consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Quest'ultimo modo di acquisto è invece definito come “invenzione”.

Quando e cosa è possibile acquisire per occupazione?

L'occupazione si concretizza mediante il possesso sia di una cosa mobile non appartenente a nessuno denominata “res nullius, come ad esempio la fauna ittica, che di una cosa mobile abbandonata volontariamente dal precedente proprietario, denominata “res derelicte, come ad esempio la sedia abbandonata vicino ai cassonetti della raccolta differenziata, in ambo i casi con l'intento di farla propria.

In sintesi per poter realizzare l'occupazione occorre un duplice aspetto, uno oggettivo tramite l'impossessamento della cosa e uno soggettivo per mezzo della volontà di esclusione di tutti altri.

Le altre cose specifiche che possono essere acquisite per occupazione sono:

  • gli animali selvatici che formano oggetto di caccia, naturalmente solo per quelle specie per cui è possibile svolgere l'attività venatoria;
  • gli sciami di api che devono, per legge, essere inseguiti dal proprietario legittimo entro due giorni (art. 924 c.c.);
  • gli animali mansuefatti come ad esempio cani e gatti (sono in generale gli animali selvatici addomesticati) e se non reclamati entro 20 giorni (art. 925 c.c.) decorrenti dal momento in cui il legittimo proprietario è venuto a conoscenza del luogo ove si trovano;
  • i colombi i conigli e i pesci purché la migrazione non sia stata indotta con frode.

Ogni bene immobile che non è di proprietà di nessuno non può essere mai oggetto di occupazione in quanto proprietà dello Stato Italiano, facente dunque parte del suo patrimonio esclusivo.

Quando e cosa è possibile acquisire per invenzione?

L'invenzione, dal latino “invenire” ossia 'trovare casualmente', è l'altro modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si realizza non per mezzo dell'abbandono volontario bensì col ritrovamento di una cosa smarrita per caso da parte del legittimo proprietario.

La cosa viene qualificata come smarrita quando la stessa fuoriesce dal possesso del proprietario ma non dal suo patrimonio, l'esempio classico che viene offerto è quello del ritrovamento, per terra, di un portafoglio.

Chi trova la cosa in questo modo deve provvedere a restituirla al proprietario, se lo conosce, oppure consegnarla all'ufficio competente per territorio. Trascorso un anno senza che nessuno l'abbia rivendicata la cosa diventa di proprietà del ritrovatore.

Nel caso in cui invece si presenti l'originario proprietario, quest'ultimo previa espressa richiesta in questo senso, è onerato di pagare al ritrovatore il valore di un decimo della cosa ritrovata. Se questa eccede i 5,16 € di un ventesimo la parte eccedente (il limite è considerato oggi anacronistico per l'inflazione in quanto mai aggiornato) mentre se la cosa non ha valore commerciale questo è determinato dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Cosa succede se si trova invece un tesoro?

Il tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata di cui nessuno può provare di essere proprietario. In questo caso semplicemente il tesoro appartiene al proprietario del fondo che l'ha rinvenuto mentre:

  • se scoperto per caso nel fondo di altri diventa per metà del ritrovatore e per metà del proprietario del fondo;
  • se scoperto su incarico del proprietario, invece, al ritrovatore spetterà la sola ricompensa per l'opera di ricerca.

Se il tesoro tuttavia consiste in opere o oggetti di interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico queste verranno acquisite al patrimonio dello Stato Italiano.

pubblicato il 16/03/2023

A cura di: Luca Giovacchini

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)