Cos'è il contratto di mutuo?
Spesso si pensa che il contratto di mutuo possa essere stipulato solo con una Banca o comunque con un Istituto di Credito. In realtà si tratta di un comune errore dettato dalla prassi quotidiana.
L'art. 1813 c.c. definisce il mutuo come quel contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una certa quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Il mutuo è un contratto oneroso a prestazioni corrispettive in quanto, di regola, la controprestazione del mutuatario (oltre naturalmente alla restituzione degli importi) è la corresponsione degli interessi sulla somma di denaro ricevuta.
È un contratto definibile come “di durata” per cui è necessaria la sussistenza di un termine di restituzione che si presume stipulato a favore di entrambe le parti, o meglio:
- se il mutuo è a titolo oneroso in tal caso il temine tutela sia il mutuante che il mutuatario per cui né l'uno potrà esigere né l'altro potrà ottemperare alla richiesta prima della scadenza concordata;
- se il mutuo è a titolo gratuito, invece, il termine si presume stipulato a favore del mutuatario il quale potrà adempiere anche prima della scadenza.
Se non è stato fissato un termine per la restituzione questo è stabilito dal giudice avuto riguardo delle circostanze.
Che differenza c'è con i finanziamenti?
Il mutuo di scopo, chiamato nella prassi quotidiana “finanziamento” si caratterizza per il fatto che una somma di danaro o di altre cose fungibili venga consegnata al mutuatario al solo intento di raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita in contratto, il cui venir meno ne determina l'obbligo alla restituzione. Si tratta ad esempio del finanziamento richiesto per acquistare una automobile ovvero dell'impresa che acquista beni necessari alla produzione.
Si tratta di una figura contrattuale del tutto autonoma e distinta da quella del mutuo, in quanto la consegna di una determinata quantità di danaro costituisce l'oggetto di un'obbligazione del finanziatore, anziché l'elemento costitutivo del contratto. Tale circostanza è di fondamentale importanza poiché, a differenza del mutuo, la proprietà della somma mutuata resta in capo al finanziatore, almeno sino al momento in cui questa non viene trasferita al mutuatario.
E col prestito infruttifero tra privati?
Il prestito infruttifero costituisce una categoria di finanziamento che opera al di fuori dei confini della regolamentazione bancaria e finanziaria in quanto non coinvolge intermediari “qualificati” come Banche o società finanziarie, concludendosi direttamente tra due soggetti privati. Caratteristica distintiva di tale prestito è sia l'assenza di interessi o altre forme di guadagno che le diverse modalità di restituzione dell'importo erogato, mediante rate periodiche o in un'unica soluzione.
Esistono diverse forme per concludere un prestito infruttifero, tra cui:
- con scrittura privata, attraverso un accordo scritto tra le parti coinvolte, definendo chiaramente i termini e le condizioni del contratto;
- tramite scambio di corrispondenza e/o con causale di bonifico per fatti concludenti, in tali ipotesi il prestito avviene attraverso un bonifico bancario con l'aggiunta di una causale specifica, ad esempio "prestito infruttifero per..." seguita dalla motivazione del trasferimento di fondi.
Perché è importante la forma scritta?
Sebbene non obbligatoria per legge, l'adozione della forma scritta è consigliata al fine di evitare possibili sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima potrebbe infatti richiedere un adeguato supporto documentale in caso di indagini su movimenti sospetti più nello specifico per:
- violazione delle norme antiriciclaggio;
- classificazione del prestito come usurario;
- interpretazione del prestito come fruttifero nel caso in cui sulla causale non sia espressamente indicato il contrario.