Quando sussiste responsabilità dell'avvocato?

libro e martelletto su tavolo

In cosa consiste la diligenza media nello svolgimento di un'attività?

La “diligenza” disciplinata dall'art. 1176 c.c. è lo strumento necessario per valutare se un soggetto oltre a rispettare quanto previsto nel titolo dell'obbligazione (in sostanza quanto previsto da ogni contratto) abbia agito in maniera esatta oppure no nello svolgimento della sua attività.

In generale essa comporta, di riflesso, anche la corretta valutazione delle risorse come pure una buona organizzazione del lavoro in modo da garantire sia il rispetto delle scadenze che il raggiungimento di determinati canoni qualitativi.

La diligenza media a cui si fa riferimento è quella del “buon padre di famiglia”, ossia, quella impiegata da una persona di classica avvedutezza, formazione e scolarità secondo i criteri di normalità: si concretizza dunque nell'impegno standard di energie e di mezzi da parte del debitore per il soddisfacimento dell’interesse del creditore.

Come deve essere la diligenza dell'avvocato?

In luogo del criterio generale della diligenza media, l'avvocato deve invece esercitare una diligenza professionale che risulta giustificata dalla penetrante conoscenza delle norme processuali e sostanziali che fondano l'ordinamento costituito e più in generale ogni moderna società: la diligenza in questo senso inquadrata viene definita come “qualificata” tenuto conto della perizia, dell'abilità e delle nozioni che un professionista deve possedere in quel determinato campo scientifico.

Per tali motivi l'avvocato, ad esempio, deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente non solo nei casi in cui risulti  negligente e/o imprudente ma anche nei casi di incuria o di ignoranza delle disposizioni di legge ovvero nei casi in cui quest'ultimo comprometta il buon esito del giudizio.

Cos'è il dovere di informazione del cliente?

Il dovere di informazione è un obbligo deontologico e giuridico imposto all'avvocato nei confronti del cliente che si sostanzia in numerosi precetti.

Tra i più rilevanti è possibile indicare l'obbligo di previa informazione:

  • sulle caratteristiche e sull'importanza dell’incarico conferito nonché sulle attività da espletare, precisando in ogni caso tutte le eventuali iniziative e le ipotesi di soluzione;
  • sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili, in sostanza gli onorari dell'avvocato ed i costi del procedimento anche in caso di rigetto di domande;
  • della possibilità di avvalersi dei procedimenti stragiudiziali alternativi al tribunale come la negoziazione assistita o la mediazione;
  • della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato;
  • della necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.

In questo senso si inserisce il consenso informato ovvero quel principio per cui deve essere sempre fornita al cliente una spiegazione completa e dettagliata delle opzioni e dei rischi associati ad ogni scelta intrapresa sia in via giudiziale che non.

Solo in tale modo il cliente potrà, nel rispetto della sua autodeterminazione, prendere una decisione “informata” ossequiosa di quelle che sono le convinzioni personali, i valori o le proprie ragioni.

Come si concretizza la responsabilità dell'avvocato?

Alla base della responsabilità dell'avvocato si pone il contratto che intercorre tra questo e il cliente in forza del quale il primo si impegna a prestare in favore del secondo la propria opera professionale.

Essa sussiste solo se, da un lato, l'evento produttivo del danno lamentato dal cliente è riconducibile ad una condotta da parte dell'avvocato e dall'altro nella dimostrazione che se avesse tenuto un comportamento diligente e prudente il proprio assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Il cliente deve insomma dimostrare il nesso di causa e i danni tutti patiti dal non corretto adempimento dell'obbligazione da parte dell'avvocato.

Per quanto concerne le conseguenze della violazione dei canoni della diligenza professionale si rileva, da ultimo, che nel caso in cui il cliente dimostri quanto sopra l'avvocato perderà il diritto al compenso ai sensi dell'art. 1460 c.c.

pubblicato il 06/05/2023

A cura di: Luca Giovacchini

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