Gli strumenti di gestione delle risoluzioni bancarie: il bail-in

Tra gli strumenti previsti dalla Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) il bail-in, letteralmente salvataggio interno, consiste nella riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o nella loro conversione in azioni finalizzata all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione della banca nella misura adeguata e sufficiente a mantenere la fiducia del mercato.

A COSA SERVE IL BAIL-IN?

Il bail-in consente alla banca di continuare a operare e ad offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività. Lo strumento non comporta costi per i contribuenti, come nel caso del bail-out dove il salvataggio è a carico del sistema. Con il bail-in le risorse finanziarie per la stabilizzazione provengono direttamente dagli azionisti, dai creditori e dai correntisti della banca secondo una gerarchia che basa la sua costruzione sulla considerazione che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi debba sostenere prima degli altri le eventuali perdite.

CHI COLPISCE?

Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa il bail-in si applica alla categoria successiva. Quindi, prima di tutto, si sacrificano gli interessi degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. Si interviene sui “proprietari” della banca, anche se piccoli risparmiatori. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori le cui attività possono essere trasformate in azioni al fine di ricapitalizzare la banca. Per esempio, l'obbligazionista potrebbe veder convertito in azioni il proprio credito o ridotto in tutto o in parte, ma solo nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni e dei titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sia rivelato insufficiente a coprire le perdite e a ricapitalizzare la banca, sempreché l’Autorità di Risoluzione non decida di escludere tali crediti in via discrezionale ed in circostanze eccezionali al fine di evitare il rischio di contagio e di preservare la stabilità finanziaria. Dette limitazioni devono essere in ogni caso approvate centralmente.

In sintesi, l'ordine di priorità per il bail-in vede al primo posto gli azionisti ed, a seguire, i detentori di altri titoli di capitale, gli altri creditori subordinati, i creditori chirografari, le persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i centomila euro, il fondo di garanzia dei depositi il quale che contribuisce al bail-in in luogo dei depositanti protetti ed, infine, tutte le passività non espressamente escluse.

CHI E' ESCLUSO DALL'APPLICAZIONE DEL BAIL-IN?

Sono invece espressamente esclusi dall'applicazione del bail-in: i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a centomila euro per depositante (questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia, mentre non riguarda altre forme di impiego del risparmio, quali le obbligazioni emesse dalle banche), le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti, le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza, o in virtù di una relazione fiduciaria, come i titoli a dossier detenuti in un conto specifico, le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a sette giorni, le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a sette giorni nonché i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

E PER I CONTI CORRENTI?

Quanto ai conti correnti, la parte dei depositi eccedente i centomila euro riceve un trattamento preferenziale e può essere esclusa dalla procedura in via discrezionale a condizione, però, che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività.

Il fondo di risoluzione potrà intervenire entro certi limiti assorbendo le perdite al posto dei creditori esclusi, riducendo l’ammontare del bail-in nella misura massima del 5% del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all’8% delle passività totali. Il target level del Fondo è stato fissato in misura pari all’1% dei depositi protetti di tutte le banche dell’area euro. Tale livello dovrebbe essere raggiunto entro il 2024.

pubblicato il 14/03/2016

A cura di: Giuliana Liotard

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