Separazione e divorzio: l’obbligo di mantenimento dei figli

Tra gli obblighi a carico dei coniugi il nostro ordinamento detta alcune norme a tutela dei figli. 

In particolare, l’art. 147 del codice civile prevede, quale dovere derivante dal matrimonio, l’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, mentre all’art. 148  viene specificato che a ciò devono provvedere entrambi i coniugi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. 

OBBLIGHI IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

L’obbligo di cui innanzi permane anche in caso di separazione e divorzio dei coniugi: in tal caso l’art. 155 c.c., nel regolare l’affidamento dei figli minori ad entrambi i coniugi (affidamento condiviso) o ad uno solo di essi, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, prevede che il Giudice che pronuncia la separazione, con l’adozione dei provvedimenti utili nell’interesse dei figli, fissa altresì la misura ed il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire alla cura, all’istruzione ed all’educazione dei figli.
I provvedimenti adottati dal Giudice, inoltre, possono essere modificati su ricorso dei genitori medesimi, quando siano mutate le condizioni iniziali, di natura personale o economica, dei coniugi o dei figli stessi.

IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’ DEL FIGLIO

A tale ultimo proposito numerose sono le sentenze dei giudici di merito e dalla Corte di Cassazione, relative alla permanenza dell’obbligo di mantenimento nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio.
Principio alla base di tali decisioni è che il figlio, quantunque abbia compiuto la maggiore età, può trovarsi ancora nella necessità di essere mantenuto dai genitori, nel caso in cui non abbia raggiunto l’autosufficienza economica; spesso accade, infatti, che i figli maggiorenni frequentino l’università o non riescano ad inserirsi nel mondo del lavoro, per carenza di opportunità professionali o per problemi indipendenti dalla loro volontà.
In ogni caso, il Giudice, nel considerare l’opportunità di concedere o meno il mantenimento, dovrà compiere un esame caso per caso, valutando la situazione nel suo complesso, anche dal punto di vista della responsabilità del figlio divenuto maggiorenne.

UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Su questa linea si è espressa la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 1858 del 01.02.2016 con cui, rigettando il ricorso presentato dal genitore cui, in sede di separazione,  erano stati affidati i due figli poi divenuti maggiorenni, ha affermato che:

1)    il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa laddove il genitore dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica o quando provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, si sia sottratto volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita; 

2)    nel caso sottoposto alla Corte, i genitori avevano dato ai figli l'opportunità di frequentare l'università, senza che essi ne traessero profitto: uno dei figli, iscritto al terzo anno di una facoltà scientifica, aveva superato solo quattro esami, mentre l'altro, fuori corso, aveva superato meno della metà degli esami complessivi.
In definitiva, la circostanza della mancanza di autosufficienza economica del figlio maggiorenne, per dare luogo all’obbligo di mantenimento da parte di uno e entrambi i genitori, deve essere confermata da una serie di elementi che consentano di ritenere “incolpevole” la dipendenza economica dai genitori, mancando, diversamente, il presupposto per la prosecuzione dell’obbligo in capo ai genitori.  

pubblicato il 15/03/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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