In cosa consiste il contributo al mantenimento?

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La legge e i principi generali

Il dovere dei genitori al mantenimento dei figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde in toto dalla tipologia di rapporto intercorrente tra la coppia. Tale obbligo esiste sia nel caso di figli nati in costanza di matrimonio che di convivenza more uxorio.

Le norme di riferimento sono costituite dalla stessa Costituzione all'art. 30 per cui “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio” e dall'art. 315 bis c.c. il quale, a sua volta, sancisce che il figlio ha diritto:

  • di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
  • di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il medesimo articolo stabilisce poi anche il diritto-dovere da parte del figlio al rispetto verso i genitori e alla sua eventuale contribuzione, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Cosa accade al mantenimento nel caso della separazione o del divorzio?

Come anticipato i genitori hanno l’obbligo di mantenere la prole anche nel caso in cui si separino.

Il contributo al mantenimento a favore dei figli, ove non si raggiunga un accordo da parte dei coniugi in questo senso, può essere fissato in sede giudiziale, durante il procedimento di separazione ovvero mediante apposita procedura nel caso in cui questi non abbiano contratto matrimonio.

La parte obbligata alla corresponsione dell’assegno viene definita “genitore obbligato” mentre il coniuge che lo riceve si chiama genitore “percipiente”.

L’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli non viene eliso neppure da un eventuale stato di disoccupazione del genitore, tanto più di una persona ancora giovane e abile al lavoro.

Cosa copre il contributo al mantenimento e quali sono le caratteristiche?

Il contributo al mantenimento (comunemente chiamato anche assegno di mantenimento) è un importo forfettizzato (nel tempo in realtà suscettibile di variazioni al mutare di svariate condizioni) la cui funzione si sostanzia nella copertura delle spese ordinarie del figlio come ad esempio l'abbigliamento, le spese scolastiche, i medicinali.

La finalità del mantenimento consiste nell’assicurare una tutela patrimoniale alla prole. Per tale motivo il contributo versato ha delle caratteristiche uniche tra cui:

  • l'impignorabilità, ossia l'impossibilità di essere aggredito da qualsiasi creditore;
  • l'irrinunciabilità e l'irripetibilità nel senso in cui, una volta versato, questo non possa essere in modo alcuno restituito né rinunciato;
  • non è compensabile con nessun altro controcredito.

Anche i figli maggiorenni devono essere mantenuti?

Costituisce principio ormai acquisito quello per cui l’obbligo dei genitori di mantenere la prole non cessi in modo automatico con il raggiungimento della maggiore età ma perduri sino a che i figli non abbiano acquisito una propria indipendenza economica. Naturalmente, la giurisprudenza stessa ha fissato dei limiti in quanto, almeno dal punto di vista giuridico, non appare corretto che un genitore debba mantenere per sempre una prole nullafacente per scelta.

Il mantenimento del figlio maggiorenne, da versare direttamente a quest'ultimo a meno che non sia diversamente disposto dal giudice, è infatti da escludere quando il figlio, pur essendo in grado di percepire un reddito dalla professionalità acquisita in modo pieno, secondo le ordinarie condizioni di mercato, per sua negligenza o sua scelta discutibile non abbia raggiunto l’indipendenza economica.

L’accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica deve tuttavia essere condotto sempre dal giudice in modo crescente rispetto all’età del figlio e alle sue aspirazioni, alle attitudini e alla specifica preparazione professionale, nel rispetto però dei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia.

pubblicato il 27/10/2023

A cura di: Luca Giovacchini

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