Aspetti pratici delle clausole vessatorie

termini e condizioni contratto

Contenuto e caratteristiche della vessatorietà di una clausola

Le clausole vessatorie sono tutte quelle clausole che determinano uno squilibrio importante tra le parti che sottoscrivono un qualsiasi contratto.

La questione assume una rilevanza fondamentale in relazione ai contratti definibili “per adesione”.

Tali sono i contratti che, per ragioni legate alla promozione su larga scala di prodotti o servizi (come ad esempio attività bancaria o assicurativa), un contraente forte predispone tanto le condizioni generali del contratto quanto le clausole specifiche secondo un determinato schema fisso, oppure quando essi sono addirittura conclusi tramite “moduli o formulari” del pari finalizzati a disciplinare e standardizzare determinati rapporti (ad esempio i contratti di acqua, luce e gas).

Da un lato l'art. 1341 c.c. riconosce la validità di tali comportamenti ponendo tuttavia a carico del proponente (in genere impresa commerciale) due condizioni fondamentali ovvero mettere in grado l'altro contraente di conoscerle prima della conclusione del contratto e prevedere, in ogni caso, una specifica approvazione delle clausole a questo maggiormente favorevoli che:

  • limitano la responsabilità;
  • sanciscono facoltà di recedere unilateralmente dal contratto o di sospenderne l'esecuzione in qualsiasi momento;
  • pongono a carico dell'altro contraente specifiche decadenze, limitazioni alla facoltà di proposizione di eccezioni;
  • determinano restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con le altre parti (come ad esempio la limitazione alla concorrenza, alla vendita prima di un determinato periodo di tempo) e derogano alla competenza giurisdizionale per territorio.

Quali sono le conseguenze nell'ipotesi di applicazione in un contratto di clausole vessatorie?

L'art. 1341 c. 2 c.c punisce la mancanza di sottoscrizione in modo generico con l'inefficacia anche se, per costante e unanime giurisprudenza si ricorda che dovrebbe parlarsi più correttamente di nullità parziale, ossia una patologia che non travolge l'intero contratto ma solo quella determinata clausola.

Il Codice del Consumo aggiunge poi, alla parzialità, un'altra e differente caratteristica ovvero quello della “nullità di protezione” che significa:

  • operatività solo in favore del contraente debole (il consumatore);
  • la possibilità, in sede processuale, di essere rilevata anche d'ufficio (ossia dallo stesso giudice senza una preventiva domanda in questo senso)

Anche in questi casi è tuttavia sempre fatto salvo l'intero contratto a meno che non si dimostri che le parti, senza tale specifica clausola, non lo avrebbero concluso.

Come si firmano le clausole vessatorie nel caso di compravendita online?

contratti sottoscritti con modalità telematiche per mezzo del “point and click” contengono spesso sia le condizioni generali che le clausole vessatorie, anch'esse da sottoscrivere.

Sul punto è stato stabilito il principio per cui, ai fini della validità dell'accettazione dell'accordo, sarebbe sufficiente il semplice “flag” ovvero il segno di spunta alle caselle relative alle condizioni come pure alle specifiche clausole, salvo in ogni caso l'obbligatorietà per quest'ultime della forma scritta.

Tale requisito si intenderà soddisfatto nel senso della possibilità, per l'intero testo del contratto, di essere stampato, salvato sul proprio PC (o qualsiasi altro dispositivo elettronico) e consultato prima della sua conclusione.

Cosa succede se si firmano in blocco le clausole vessatorie?

Spesso capita nella prassi quotidiana che dopo l'apposizione della firma per accettazione delle condizioni generali posta in calce al contratto ne segua un'altra “in blocco” per le clausole vessatorie, magari redatta pure con font e dimensioni di caratteri minori rispetto al resto del testo contrattuale.

Tale ipotesi non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. in quanto il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata non garantisce l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole in quanto ricompresa tra le altre richiamate.

pubblicato il 26/10/2023

A cura di: Luca Giovacchini

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