L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

In altro approfondimento si è trattato l’argomento della chiamata all’eredità degli eredi del defunto e della possibilità di ciascuno di accettare o rinunziare alla successione, nel termine di prescrizione di dieci anni dall’apertura della successione, momento che coincide con la morte del de cuius.
Sì è anche detto che, tra le due alternative di cui sopra, vi è una terza possibilità per l’erede, quella dell’accettazione con beneficio d’inventario, di cui oggi ci occupiamo più dettagliatamente.

EFFETTI DELL’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO

La scelta del chiamato all’eredità di accettare con beneficio d’inventario è consigliabile laddove il patrimonio ereditario sia composto da beni e crediti del de cuius ma, allo stesso tempo, da passività e debiti di cui, in caso di accettazione pura e semplice, l’erede verrebbe a rispondere anche con il proprio patrimonio.
L’effetto principale dell’accettazione beneficiata, infatti, è quello di separare i beni del defunto dal patrimonio personale dell’erede, in modo che i creditori del primo possano soddisfarsi solo aggredendo il patrimonio ereditario; la conseguenza più importante è che, come dispone l’art. 490 n. 2 del codice civile, l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni ereditari a lui pervenuti.
La procedura prevista dalla legge per l’accettazione con beneficio d’inventario è piuttosto complessa, motivo per cui è opportuno rivolgersi ad un notaio per farsi assistere e consigliare, almeno nella parte relativa alla liquidazione dei beni dell’eredità ai creditori.

DICHIARAZIONE D’ACCETTAZIONE E INVENTARIO DEI BENI

Innanzitutto, il codice civile stabilisce che, per prima cosa, l’erede – qualora decida di accettare con beneficio d’inventario– debba fare la sua dichiarazione di accettazione nelle forme previste all’art. 484 c.c.: egli, pertanto, dovrà rivolgersi ad un notaio o recarsi in Tribunale, presso la cancelleria dove si tiene il registro delle successioni, dove sottoscriverà la sua dichiarazione, che verrà successivamente trascritta nei registri immobiliari.
La dichiarazione, per essere valida ed avere gli effetti propri del beneficio d’inventario, deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario dei beni ereditari, nel termine di legge di 3 mesi, con decorrenza diversa a seconda che il chiamato all’eredità sia o meno nel possesso dei beni ereditari.
Nel primo caso il termine di 3 mesi decorre dall’apertura della successione ma può essere prorogato di altri 3 mesi dal Tribunale territorialmente competente; se, invece, il chiamato all’eredità non è nel possesso dei beni il suddetto termine decorrerà dal giorno della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, che potrà anche seguire l’inventario stesso ma in tal caso dovrà essere fatta entro i 40 giorni successivi.

MANCATO RISPETTO DEI TERMINI: CONSEGUENZE

Il mancato rispetto dei termini di legge previsto per l’accettazione e per l’inventario comporta una grave conseguenza per l’erede, il quale sarà considerato erede puro e semplice.
A tal proposito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza 26 novembre 2014, n. 25116 ha osservato che "l’articolo 484 c.c., nel prevedere che l’accettazione con beneficio d’inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti, cosicche’, se, da un lato, la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualita’ di erede, da parte del chiamato, che subentra percio’ in “universum ius defuncti”, compresi i debiti del de cuius, d’altra canto essa non incide sulla limitazione della responsabilita’ (…) che e’ condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, in mancanza del quale l’accettante e’ considerato erede puro e semplice..”.
Se, pertanto, l’erede non rispetta i termini di legge stabiliti per la dichiarazione e l’inventario egli verrà considerato erede puro e semplice, con conseguente obbligo di rispondere dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio.
Una volta compiute le formalità iniziali nei termini stabiliti l’erede, per mantenere il beneficio della limitazione di responsabilità, dovrà rispettare ulteriori prescrizioni stabilite dal codice civile, quali il divieto di disporre dei beni senza l’autorizzazione del giudice e tutte le fasi previste per la liquidazione dei beni ai creditori.
Anche per queste ipotesi il mancato rispetto delle norme comporterà la decadenza dal beneficio d’inventario.

PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

La fase successiva all’inventario è quella del pagamento dei creditori e legatari, attività che può essere svolta direttamente dall’erede, come dispone l’art. 495 c.p.c., il quale, al termine, dovrà rendere il conto.
E’ bene rilevare, tuttavia, che, poiché la legge richiede l’osservanza di precisi obblighi e termini, pena la decadenza dal beneficio d’inventario, è opportuno, in questa fase, farsi assistere da un notaio – intervento comunque necessario in caso di opposizioni da parte dei creditori - il quale provvederà ad invitare i creditori a presentare le loro dichiarazioni di credito, entro un dato termine, quindi a liquidare l’attivo ereditario ed a formare lo stato di graduazione dei crediti, in base al quale i creditori verranno soddisfatti.
Per liberarsi da ogni responsabilità, in questa delicata fase di liquidazione, la legge prevede la possibilità per l’erede beneficiato di “rilasciare” i beni ai creditori, chiedendo al Tribunale di nominare un curatore dell’eredità che provvederà alla gestione dei beni finalizzata al pagamento dei creditori.
In tale ipotesi per l’erede non si potrà verificare la decadenza dal beneficio dell’inventario per gli atti compiuti: l’art. 507 c.c., infatti prevede che eseguita  la consegna al curatore dei beni ereditari l’erede resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

pubblicato il 28/04/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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