Danni ad immobile successivamente venduto: titolarità del diritto al risarcimento

 In caso di alienazione di un immobile danneggiato ad opera di terzi il diritto al risarcimento del danno spetta a colui che era proprietario al momento in cui si è verificato l’evento dannoso oppure all’acquirente dell’immobile, titolare del diritto al risarcimento nel momento in cui viene promosso il giudizio per l’accertamento dei danni?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recente sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016, afferma che tale diritto spetta a colui che è proprietario al momento in cui si verifica l’evento dannoso, anche se l’immobile è stato successivamente alienato ad altro soggetto.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON SEGUE IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’

La motivazione è nella natura del diritto al risarcimento del danno, che è un diritto di credito,  autonomo e distinto rispetto al diritto reale di proprietà; di conseguenza, perché il diritto al risarcimento del danno sia trasferito unitamente alla proprietà del bene danneggiato, sarà necessario un apposito negozio di cessione del credito, disciplinato all’art. 1260 del codice civile.

In mancanza di tale specifica pattuizione, che disponga la cessione del diritto al risarcimento dall’alienante all’acquirente, deve ritenersi che il risarcimento spetti al primo, pur se egli non sia più proprietario del bene.

DIVERSI ORIENTAMENTI

Va detto che, nell’affermare tale principio, le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato l’orientamento maggioritario seguito dalla giurisprudenza (Cass., sez. 3^, 16 giugno 1987, n. 5287; sez. 2^, 29 novembre 1999, n. 13334; sez. 2^, 3 luglio 2009, n. 15744; sez. 3^, 14 giugno 2007, n. 13960; sez. 6^-2^, 10 luglio 2014, n. 24146), prendendo le distanze dalla tesi minoritaria secondo la quale “ l'acquirente di un bene è legittimato ad agire per il risarcimento del danno prodotto da un terzo anteriormente alla vendita in quanto dal perfezionamento del trasferimento consegue la titolarità del diritto di credito anche in mancanza di un'espressa cessione dell'azione ed anche se l'acquirente non era a conoscenza della preesistenza del danno salvo che, nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, l'azione non sia stata riservata al venditore". (Cass  sez. 2^, 14 luglio 2008, n. 19307).

La decisione cui giungono le Sezioni Unite – le cui pronunce hanno valore massimo e costituiscono un sicuro punto di riferimento giuridico – è in direzione opposta, nell’affermazione del seguente principio di diritto: "Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. E' un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario".

pubblicato il 18/06/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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