Separazione e divorzio semplificati: il Tar Lazio fa chiarezza

Con il D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito nella L. 10/11/2014, n. 162, è stata introdotta la cosidetta procedura semplificata di separazione o di divorzio da celebrarsi davanti al Sindaco, mediante la quale è prevista la possibilità per entrambi i coniugi di procedere alla separazione personale, al divorzio ed alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio davanti al Sindaco, senza dover quindi ricorrere necessariamente al Tribunale, snellendo così i processi burocratici che, su questo aspetto, in passato, sono stati parecchio farraginosi.

PROCEDURA SEMPLIFICATA EX  L. 162/14

La procedura è detta “semplificata” in quanto i coniugi, congiuntamente, possono recarsi personalmente in Comune – anche senza l’assistenza di un avvocato – e rendere una dichiarazione, nella quale danno atto di voler procedere alla separazione, o al divorzio; il Sindaco – o un suo delegato - si limiterà a redigere un atto che verrà sottoscritto dalle parti.
Verrà, quindi, fissato un nuovo incontro a non meno di 30 giorni, per la conferma da parte dei coniugi di volersi separare o divorziare (solo nei casi di separazione o di divorzio, e non, dunque, nell’ipotesi di modifica delle condizioni).

CONDIZIONI

La legge stabilisce precise condizioni per questo tipo di procedura semplificata:

1) sussistenza di consenso congiunto dei coniugi (dunque, si dovrà trattare di separazione consensuale, divorzio congiunto, o accordo di entrambi per la loro modifica);

2) assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti;

3) assenza di «patti di trasferimento patrimoniale».

Se le prime due condizioni non lasciano spazio a dubbi interpretativi, sulla terza (assenza di patti di trasferimento patrimoniale) si sono aperti dibattiti circa il significato dell’espressione, in particolare per quanto riguarda il contenuto dei patti non ammessi per la procedura semplificata.

I PATTI DI TRASFERIMENTO PATRIMONIALE: LA SENTENZA DEL TAR

A chiarirlo è intervenuta una recente pronuncia del TAR Lazio, la n. 7813 del 7 luglio 2016, che ha accolto un ricorso di due associazioni che chiedevano l’annullamento di una circolare del Ministero degli Interni in materia di separazioni e divorzi semplificati, ex art. 12 L. 162/2014.
Il TAR, nell’accogliere il ricorso e annullare la predetta circolare, osserva che la portata della norma in esame è ampia ed omnicomprensiva, in quanto “ ricomprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, intendendosi per tale il trasferimento avente ad oggetto beni ben individuati o una somma di denaro: sia che si tratti di uno o più beni ben individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito”.

I giudici precisano, a riguardo, che “tale accrescimento può avvenire una tantum, in un'unica soluzione, o mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita non vale a modificare la natura dell'operazione, che rimane sempre quella di trasferimento patrimoniale”.
La ratio sottesa alla procedura semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni dell'una o dell'altro è quella di rendere estremamente agevolato l'iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli, cioè la parte più svantaggiata tra i coniugi ma anche i figli minorenni o svantaggiati. 

pubblicato il 26/07/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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