Il sequestro conservativo: una tutela per i creditori

 Il nostro ordinamento prevede, tra le norme del codice civile che disciplinano i “mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale”, uno strumento giuridico che consente al creditore di garantire la soddisfazione del proprio credito, in attesa che venga accertato in giudizio il proprio diritto nei confronti del debitore.

E’ nota, infatti, la lunghezza dei tempi processuali, tanto che una causa in primo grado nel nostro Paese può durare anche oltre 5 anni, periodo nel corso del quale la parte debitrice può disporre del proprio patrimonio, alienandolo o distraendolo a terzi, così sottraendolo all’azione esecutiva del creditore.

RICORSO CAUTELARE

Per evitare di incorrere in questo rischio il creditore ha la possibilità di presentare un ricorso in tribunale, chiedendo il sequestro conservativo dei beni del debitore, in attesa dell’emanazione della sentenza nel giudizio di cognizione; il sequestro, che andrà trascritto nei pubblici registri, consentirà quindi al creditore di espropriare i medesimi beni  e di soddisfarsi sul ricavato della vendita coattiva.

L’effetto del sequestro conservativo è di creare sui beni individuati un vincolo di indisponibilità; ciò significa che, se il debitore compirà atti dispositivi, essi saranno inopponibili al creditore sequestrante, nel senso che nei suoi confronti detti atti saranno inefficaci.

REQUISITI DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO

La concessione del sequestro da parte del giudice, tuttavia, non è automatica in quanto è subordinata alla sussistenza di due requisiti, che devono essere provati dal creditore ricorrente.
Tale requisiti sono il fumus boni iuris ed il periculum in mora: con il primo si indica l’apparente fondatezza del diritto del creditore, che dovrà essere accertato nel giudizio di merito ma che, già in fase di ricorso cautelare, dovrà apparire meritevole di tutela; il periculum è, invece, il fondato timore che, nelle more della causa, il debitore sottragga i propri beni alla garanzia del creditore.

A tal proposito la Corte di Cassazione (sent. n.902/1990) ha chiarito che “ in tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata; pertanto, non è necessario che il pericolo consista in un depauperamento in atto del patrimonio del debitore, purché esso sia desumibile alla stregua degli elementi innanzi indicati”.

DISCIPLINA CODICISTICA 

Le norme che disciplinano il sequestro conservativo sono essenzialmente gli artt. 2905 e 2906 del codice civile e l’art.671 del codice di procedura civile.

In particolare, l’art. 2905 c.c. prevede che il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile; la norma precisa, inoltre, che il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione (per l’azione revocatoria si veda l’articolo sull’argomento).

L’art. 671 c.p.c. dispone che “Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”.

TRASCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI

Come già anticipato, il sequestro dovrà essere trascritto nei registri immobiliari, se il bene sequestrato è un immobile, o negli altri pubblici registri a seconda che si tratti di beni mobili registrati, quote sociali, o altri beni registrati.

Il sequestro conservativo viene anche definito "pignoramento anticipato", in quanto viene eseguito nelle stesse forme del pignoramento e, in caso di sentenza di condanna esecutiva, viene convertito in pignoramento in via automatica.

pubblicato il 25/07/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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