L’esclusione del socio di società di persone

 In quali casi è possibile che il socio di società di persone venga escluso dalla compagine sociale?

Nelle società semplici, s.n.c. e s.a.s. – caratterizzate particolarmente dal rapporto di fiducia tra i soci - i motivi di esclusione attengono al mutamento delle condizioni di salute del socio o a casi di condotte particolarmente gravi che ne rendono inevitabile l’allontanamento. Vediamo di seguito, nel dettaglio, i casi di esclusione per capire meglio l'argomento in oggetto.

CASI DI ESCLUSIONE

In particolare, l’art. 2286 c.c. contempla l’ipotesi di interdizione o inabilitazione del socio, nonché il caso in cui sia intervenuta nei suoi confronti una condanna penale che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Altri casi riguardano l’impossibilità sopravvenuta per il socio che partecipa alla società prestando la propria opera o di perimento di beni conferiti a titolo di partecipazione.
Quanto alla gravità della condotta posta in essere dal socio escluso la norma fa riferimento a “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale”.

La partecipazione ad una società, infatti, sorge da un vero e proprio contratto tra i soci, i quali, per effetto della partecipazione, acquistano i diritti e doveri previsti dalla legge e dall’atto costitutivo della società.

GRAVI INADEMPIENZE

A titolo esemplificativo, integra una grave inadempienza l’utilizzo da parte di un socio, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

Grave condotta è costituita altresì dalla distrazione di somme appartenenti alla società, per fini personali, in particolare se posta in essere abusando delle proprie funzioni, come nel caso di socio che svolga anche la funzione di amministratore.

A tal proposito la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 17759 del 08/09/2016, ha affermato che è possibile, oltre alla revoca del suo mandato, anche l’esclusione dell’amministratore che sia al contempo socio di una società di persone, il quale si sia reso gravemente inadempiente nei confronti della società.

IL SOCIO AMMINISTRATORE

In tale prospettiva la Corte ribadisce che il socio-amministratore di una società di persone, il quale si appropri degli utili, compie un atto in contrasto non soltanto con i doveri inerenti al mandato conferitogli, ma anche con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio, tenuto conto della funzione del patto sociale, il quale tende, attraverso i conferimenti e l'esercizio in comune di un'attività economica, proprio al conseguimento ed alla divisione degli utili. L'indicata condotta, pertanto, può comportare per detto socio-amministratore, oltre che la revoca del mandato, anche l'esclusione dalla società, ai sensi dell'art. 2286 c.c.

Ed il medesimo principio si applica in caso di utilizzo dei fondi sociali per fini non riconducibili agli scopi sociali, come in ipotesi di condotta volta ad opacizzare i movimenti di denaro dalle casse sociali.
Vediamo ora in quali modalità si procede all’esclusione del socio

DELIBERA ASSEMBLEARE

L’amministratore o, qualsiasi socio se l’inadempienza è del socio amministratore, provvederà a convocare l’assemblea dei soci con ordine del giorno l’esclusione del socio, che dovrà essere deliberata a maggioranza, non computandosi il socio da escludere.

L’esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’esclusione al socio, termine entro il quale questi potrà fare opposizione davanti al Tribunale competente.

Una volta escluso il socio, questi avrà diritto alla liquidazione della sua quota, da determinarsi in base alla situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento.

pubblicato il 21/09/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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