Costituzione in mora del soggetto inadempiente

Nel rapporto obbligatorio – quello, cioè, che si instaura tra due o più soggetti che si impegnano a svolgere reciproche prestazioni, tipico il rapporto contrattuale - la parte che non adempie esattamente la propria prestazione è tenuta al risarcimento del danno nei confronti dell’altra parte, salvo che dimostri che l’inadempimento non sia ad essa imputabile ma derivi da impossibilità sopravvenuta.

ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA

In ogni caso, l’azione per il risarcimento dei danni da parte del creditore deve essere preceduta da un atto di costituzione in mora del soggetto debitore; tale atto consiste in una intimazione, formalizzata per iscritto ed indirizzata al debitore, nella quale il creditore invita espressamente la controparte ad adempiere la prestazione entro un determinato termine – commisurato all’importanza e valore della prestazione da eseguire – avvertendolo delle conseguenze dell’inadempimento.

La costituzione in mora, pertanto, è un atto necessario che precede l’azione legale per il risarcimento; in alcuni casi, tuttavia, la legge prevede che se ne possa fare a meno, in particolare se il danno deriva da fatto illecito (qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto), oppure se il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere, oppure, come recita l’art. 1219 n. 3 del codice civile, “quando è scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore”.

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE 

Quest’ultima ipotesi fa riferimento alle obbligazioni pecuniarie, quelle, cioè, che hanno per oggetto il pagamento di una somma di denaro, che abbia i requisiti di liquidità ed esigibilità: tali obbligazioni sono definite “portabili”, in quanto il debitore deve adempierle al domicilio del creditore, inteso come luogo e modalità di pagamento dal medesimo indicati.

INTERESSI DI MORA

La costituzione in mora è, comunque, necessaria anche per le obbligazioni pecuniarie, in quanto produce un ulteriore  importante effetto : la decorrenza degli interessi sulla somma dovuta, a partire dal giorno dell’intimazione. Gli interessi sono computati al tasso legale ma, se erano già stati pattuiti interessi in misura superiore, anche gli interessi moratori saranno dovuti nella stessa misura. 

TUTELA GIUDIZIARIA   

L’invio dell’atto di costituzione in mora può essere fatto con qualunque modalità (a mezzo posta ordinaria, posta elettronica certificata, notifica giudiziaria), purchè idonea a portare a conoscenza del debitore l’intimazione ad adempiere fatta dal creditore.

In caso di mancato adempimento nel termine assegnato, il debitore costituito in mora risponderà dei danni provocati all’altra parte, che avrà la possibilità di citarlo in giudizio per l’accertamento del danno e la conseguente condanna al risarcimento.

pubblicato il 27/09/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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