Caparra confirmatoria e recesso: principi e applicazioni pratiche

una mano tiene una penna per firmare un documento

Cos’è la caparra confirmatoria?

La caparra confirmatoria (da non confondere con l'acconto o la caparra penitenziale), disciplinata dall’art. 1385 c.c., consiste in una somma di denaro versata da una parte all’altra al momento della stipula di un contratto, generalmente a garanzia dell’impegno assunto.

La particolarità dell'istituto è offerta dal fatto che ha una doppia funzione, una risarcitoria e l'altra coercitiva.

In caso di inadempimento, infatti, la parte adempiente può trattenere la caparra ricevuta o esigere il doppio di quanto versato, oltre ad agevolare la risoluzione dei contratti, offrendo un meccanismo diretto per recedere dal contratto a determinate condizioni. La scelta dipende ovviamente dalle circostanze specifiche, ma sempre in conformità alle norme e agli obblighi contrattuali.

Caparra confirmatoria e diritto di recesso

Il diritto di recesso, almeno in questo specifico contesto, è strettamente connesso alla caparra confirmatoria e consente di risolvere il contratto in caso di inadempimento. Il meccanismo di funzionamento è abbastanza semplice; in caso di controversia più o meno palese, la parte adempiente può scegliere tra due opzioni alternative:

  • recedere dal contratto e trattenere la caparra o richiederne il doppio;
  • agire per la risoluzione giudiziale del contratto e chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c.

Tuttavia, esercitare il diritto di recesso non è un’operazione sempre agevole. È infatti indispensabile dimostrare in primo luogo l’inadempimento della controparte, imputabile al debitore, e poi la sua gravità tale da compromettere significativamente l’interesse dell’altro contraente alla prosecuzione del rapporto.

Questo principio è stato recentemente ribadito dal Tribunale di Gorizia con la sentenza del 2 settembre 2024, n. 198 (relativa alla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare), la quale ha sottolineato che spetta sempre alla parte che richiede la risoluzione l’onere di provare l’inadempimento altrui.

La costituzione della caparra tramite assegno

La caparra confirmatoria può essere costituita anche attraverso la consegna di un assegno bancario, ciò invero costituisce una prassi molto comune. A tal proposito, si rileva nondimeno che l’efficacia della caparra si realizza solo con l’incasso della somma indicata. Se, infatti, come spesso succede, il destinatario non incassa l’assegno e/o lo trattiene senza motivazioni valide, ciò può violare il principio di correttezza, con riflessi diretti anche sugli altri diritti contrattuali.

La parte che trattiene l’assegno senza incassarlo non può esercitare il recesso dal contratto o sollevare eccezioni di inadempimento. Il comportamento delle parti deve essere infatti sempre improntato a buona fede, sia nell’esecuzione del contratto che nell’utilizzo della caparra e il mancato rispetto di tale principio può determinare la responsabilità della parte inadempiente e incidere sull’esito di eventuali controversie.

pubblicato il 12/12/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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