In cosa consiste il danno da vacanza rovinata?

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Qual è la normativa applicabile?

L’art. 47, comma 1, d.lgs. 23 maggio 2011 (codice del turismo) sancisce espressamente che nel caso in cui l’inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. Si tratta in sostanza del “danno da vacanza rovinata”.

È una specificazione rispetto a quanto sancito in generale in tema di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. per cui nel caso in cui una delle due parti non rispetti quanto sancito dal patto, la parte adempiente può:

  • risolvere giudizialmente il contratto agendo in giudizio mediante richiesta al giudice di condanna a eseguire la prestazione oltre al risarcimento del danno;
  • risolvere di diritto il contratto mediante una diffida a adempiere, una clausola risolutiva espressa ovvero un termine essenziale.

Cosa tutela la normativa in materia di viaggi?

Il “bene vita” che la legge intende tutelare è quello dell'interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo senza che questo sia costretto a soffrire quel disagio cagionato dal verificarsi di eventi spiacevoli non collegati alla sua volontà.

In sostanza può essere considerato come quel pregiudizio psichico-materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata a causa dell’inadempimento dell’organizzatore o di altro ente a lui collegato (albergo, compagnia aerea).

Quali sono le situazioni che possono cagionare il danno da vacanza rovinata?

Il danno da vacanza rovinata è cagionato da tutti quei disservizi dei tour operators ovvero di tutti gli altri soggetti collegati alla vacanza, come ad esempio:

  • un servizio clienti del tutto insoddisfacente, come personale scortese, inattento alle esigenze dei clienti ovvero inadeguatezza dell'alloggio prenotato che, magari, non corrisponde affatto alle aspettative in quanto presenta gravi carenze di servizi o pulizia;
  • problemi di sicurezza come attentati o sommosse;
  • problemi relativi alle compagnie aeree;
  • esperienze deludenti a 360 gradi, come ad esempio attrazioni o attività turistiche programmate col tour operator che non sono all'altezza delle aspettative o sono state chiuse senza preavviso.

Cosa può richiedere il consumatore-turista nel caso di vacanza rovinata?

Il mancato godimento della vacanza legittima, in via del tutto indipendente dalla risoluzione del rapporto, da diritto alla richiesta di risarcimento correlata al tempo inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta, quando l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni è non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. L'esempio di “irripetibilità” più consono è quello del viaggio di nozze rovinato che, di norma, dovrebbe esser fatto una sola volta nella vita.

In alternativa alla risoluzione contrattuale, il viaggiatore può chiedere anche una riduzione del prezzo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni.

Si evidenzia che l'organizzatore risponde dei danni subiti dal cliente, anche qualora ciò non dipenda da fatto proprio, bensì dall'operato dei propri ausiliari o preposti.

Entro quanto si deve far valere il danno da vacanza rovinata?

Per i danni alla persona il consumatore-turista dovrà proporre formale domanda di risarcimento per le rispettive responsabilità nei confronti dell'agenzia di viaggi e/o del tour operator (l'organizzatore) entro tre anni dal rientro nel luogo di partenza. Per quanto riguarda, invece, l'inadempimento delle prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto, il termine è ridotto a diciotto o dodici mesi a seconda che il trasporto inizi o si concluda in Europa o fuori.

Per i soli danni patrimoniali diversi da quelli alla persona (le spese aggiuntive, ad esempio, sostenute per i disservizi subiti) la domanda dovrà invece essere presentata entro un anno dal rientro del consumatore nel luogo della partenza.

pubblicato il 30/06/2023

A cura di: Luca Giovacchini

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