Nuove regole di rilascio dei passaporti per minori nei casi a rischio

passaporti e mappa del mondo

Cos'è il passaporto e a cosa serve?

Il passaporto è un documento ufficiale emesso in via esclusiva da uno stato che identifica e certifica una determinata persona come cittadino della nazione emittente il documento.

Quest'ultimo viene richiesto per scopi di viaggio internazionale (in U.E. è infatti sufficiente la sola carta di identità) inclusi turismo, affari o studio.

Un passaporto, in genere, contiene le seguenti informazioni:

  • la pagina di copertina con il nome del paese emittente e il suo stemma o simbolo nazionale,
  • foto del titolare,
  • nome completo, data e luogo di nascita,
  • numero del passaporto,
  • data di emissione e di scadenza del documento,
  • firma.

Alcuni passaporti possono contenere altre informazioni come la professione, l'indirizzo di residenza e/o il permesso di lavoro o di soggiorno.

Una curiosità interessante è data dal colore stesso del passaporto che può sembrare una scelta casuale ma, in realtà, è invece determinata da motivi religiosi, sociali o politici (verde per i paesi islamici, rosso per l'Europa, blu per l'America e nero per alcuni paesi dell'Africa).

Cosa è stato modificato e per quale motivo

L'art. 3 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185, già oggetto di ampia revisione nel 2003, disciplina quali sono i limiti motivati da ragioni di pubblico interesse, al diritto di ottenere il rilascio del passaporto: uno in particolare è la tutela del minore.

La norma recita che "il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa unionale e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni".

L'intervento si è reso necessario al fine di evitare il crescente fenomeno del legal kidnapping (sottrazione internazionale di minore), ossia il trasferimento forzoso del minore in uno stato diverso da quello di residenza abituale.

Tali avvenimenti sono una naturale conseguenza sia della nuova legislazione in tema di semplificazione delle formalità necessarie per espatriare ma anche in forza dell'aumento delle unioni tra persone di diversa nazionalità, cultura e religione che ha un'ampia ricaduta sull'affidamento dei figli minori.

Come si propone la domanda specifica di inibitoria?

La domanda di inibitoria alla concessione del passaporto si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Un'ulteriore novità consiste nel fatto che il ricorso può essere proposto anche dal Pubblico Ministero oltre che dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale.

Cos'è l'autorizzazione giudiziale all'espatrio e quando occorre?

Il genitore non affidatario, al fine di ottenere il rilascio del passaporto, ove manchi il consenso da parte dell'altro coniuge, ovvero nel caso di sua irreperibilità, deve previamente ottenere l'autorizzazione giudiziale da parte del giudice tutelare.

A maggior ragione tale provvedimento è necessario in pendenza di un giudizio avente a oggetto la responsabilità dei genitori nei confronti dei figli ex artt. 337 bis c.c. e ss. (anche in un contesto di separazione coniugale e della correlata necessità di adozione di provvedimenti in punto di affido, frequentazione e mantenimento, tra i genitori e minori).

Il Giudice tutelare conserva in ogni caso la sua competenza a decidere riguardo alla corrispondenza o meno all'interesse del minore del mancato assenso da parte di uno dei genitori al rilascio dell'autorizzazione all'altro ad espatriare insieme al figlio.

pubblicato il 05/07/2023

A cura di: Luca Giovacchini

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