In vigore il decreto legge che sopprime Equitalia

 Dopo l’annuncio dei media il giorno 24 ottobre, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il Decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, contenente “ Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.

Tra i provvedimenti più rilevanti del decreto vi è sicuramente la disposizione che prevede la soppressione di Equitalia, le cui funzioni di riscossione saranno devolute ad un ente appositamente istituito.

ESTINZIONE DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO EQUITALIA

In particolare, l’art. 3 del decreto-legge dispone che a decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo Equitalia saranno cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte; l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sarà affidato ad un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

ISTITUZIONE DEL NUOVO ENTE

L'ente subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo Equitalia; presso il nuovo ente sarà ricollocato il personale dipendente di Equitalia, previa verifica delle competenze, mentre gli esuberi saranno ricollocati presso uffici pubblici in base alle esigenze dei diversi ministeri.

L’acquisizione delle funzioni di riscossione da parte del nuovo ente consentirà all’Agenzia delle Entrate, stando alle premesse del testo di legge, di potenziare e rendere più efficaci gli accertamenti fiscali, nonché le procedure di recupero forzoso dei crediti, anche grazie alle informazioni contenute nelle banche dati di cui dispone l’Agenzia.

CARTELLE ESATTORIALI  GIA’ EMESSE

Esaminiamo ora le disposizioni relative alle cartelle esattoriali già emesse da Equitalia, mettendone in evidenza gli aspetti essenziali.

L’art.6 del decreto prevede che relativamente ai ruoli emessi negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, dell’importo dovuto a titolo di capitale + interessi legali + somme sostenute da Equitalia a titolo di aggio e spese di notifica ed eventuali procedure esecutive.

In pratica, il decreto esclude dal ruolo gli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi di mora, voci che, pertanto, andranno scomputate dalla cartella esattoriale.

DICHIARAZIONE DA PRESENTARE

Per poter avvalersi di tale nuova forma di pagamento il debitore dovrà manifesta all'agente della riscossione (Equitalia) la sua volonta' di avvalersene, rendendo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Occorre, pertanto, tenere d’occhio il sito internet di Equitalia per scaricare la modulistica necessaria alla emissione dei nuovi ruoli; in tale modulo bisogna indicare, inoltre, il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento, non superiori a quattro, nonche' la pendenza di eventuali giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali in oggetto, impegnandosi a rinunciare agli stessi giudizi.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione (dunque ancora Equitalia) dovrà comunicare a coloro che hanno presentato la detta dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

RATEIZZAZIONI

In ogni caso, le prime due rate saranno ciascuna pari ad un terzo, mentre la terza e la quarta rata saranno ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute; la scadenza della terza rata non potrà superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata il 15 marzo 2018.

A seguito della presentazione della suddetta dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione medesima; l'agente della riscossione, pertanto, non potrà avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gia' iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non potrà proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

In caso di mancato, o parziale o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento, la definizione alle nuove condizioni non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza fino ad allora sospesi; in tal caso, i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

DEFINIZIONE DEI RUOLI GIA’ DILAZIONATI

Importante è anche la disposizione che estende la facoltà di aderire alla nuova procedura di definizione dei ruoli ai soggetti che hanno già in corso rateizzazioni e dilazioni con Equitalia, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino pagati tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016.

In tal caso ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonche', di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento; in pratica, non si tiene conto dell’importo ancora dovuto per le sanzioni e gli interessi di mora.

Non sono, tuttavia, rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni, interessi di dilazione e di mora. Il pagamento della prima o unica rata nuovamente definita determina, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata da Equitalia.

ESCLUSIONI 

Rimangono escluse dall’ambito di applicazione del decreto legge le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

pubblicato il 02/11/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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