Quando è il creditore ad essere in mora

 In un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive tra due soggetti entrambi rivestono la qualifica di debitore e creditore in base alla prestazione che ciascuno deve dare e ricevere.

Per fare l’esempio del contratto di compravendita, il venditore è tenuto alla consegna della cosa all’acquirente (dunque è suo debitore) a fronte del ricevimento del prezzo da parte del medesimo (in tal caso è creditore); allo stesso tempo l’acquirente è creditore in quanto ha diritto a ricevere l’oggetto della compravendita mentre è debitore nel pagamento del corrispettivo.

MORA DEL CREDITORE

Si parla di “mora del creditore”, disciplinata agli artt. 1206 ss. del codice civile, quando, senza motivo legittimo, il creditore non riceve il pagamento offertogli dal debitore o non compie quanto necessario affinchè il debitore possa adempiere l’obbligazione.
Nel caso citato della compravendita, il venditore è in mora se si rifiuta ingiustificatamente di ricevere il pagamento offertogli dal debitore o ostacola quest’ultimo nell’effettuarlo; l’acquirente è in mora se non accetta in consegna il bene acquistato o ostacola il trasferimento del possesso o della proprietà del bene.

Ci si potrebbe chiedere cosa spingerebbe un creditore a rifiutare la prestazione dovuta dal suo debitore; i motivi possono essere diversi, dalla mera difficoltà momentanea al ripensamento in ordine all’esecuzione del contratto, fino ad arrivare al rifiuto della prestazione della controparte, ritenuta – a torto o a ragione – inadempiente ai propri obblighi contrattuali.

Per dare certezza giuridica ai rapporti contrattuali e consentire al debitore di adempiere la propria prestazione nonostante il rifiuto del creditore, la legge prevede uno strumento, quello dell’ ”offerta reale” e dell’”offerta per intimazione”, che consente al debitore di liberarsi entro un certo termine e di non esporsi al rischio di essere, a sua volta, responsabile per eventuali danni a cose o persone dovuti all’inutile protrarsi dell’obbligazione a suo carico.

Vediamo in cosa consistono queste offerte e quali sono le modalità per farle.

OFFERTA REALE

L’offerta reale riguarda le prestazioni che hanno per oggetto somme di denaro, dunque tutte le forme di pagamento, oppure titoli di credito (cambiali, assegni) o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore.

L’offerta consiste in un’intimazione – redatta da un notaio o presentata da un’ufficiale giudiziario – rivolta  al creditore a ricevere la prestazione nelle modalità indicate,  entro un termine stabilito; tale offerta viene spedita o notificata al creditore, che, a sua volta, può accettarla o rifiutarla.

Quando l’offerta è accettata il pubblico ufficiale esegue il pagamento e rilascia quietanza; se invece l’offerta è rifiutata, o più semplicemente non riscontrata o non ritirata dal creditore, il debitore si libera depositando, tramite notaio, la somma dovuta presso un Istituto di credito.

OFFERTA PER INTIMAZIONE

Se oggetto della prestazione è, invece, un bene mobile o immobile, l’offerta viene fatta “per intimazione”, con atto notificato al creditore, nel quale si indicano data e luogo dove poter prendere in consegna il bene messo a disposizione del debitore; la mancata comparizione del creditore nel giorno e nel luogo indicati o il suo rifiuto di accettare l’offerta, attestati in apposito verbale redatto dal notaio o da altro pubblico ufficiale, consentiranno al debitore di liberarsi della propria obbligazione, depositando il bene mobile presso un Istituto autorizzato o, nel caso di bene immobile, con la nomina, da parte del Tribunale, di un terzo sequestratario che sarà immesso nel possesso del bene.

pubblicato il 07/12/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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