Al via il Fondo di solidarietà per la tutela del coniuge in stato di bisogno

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2017 n. 11 il Decreto Ministeriale del 15/12/2016 relativo alla Individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, nonché la previsione delle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate.

ISTITUZIONE DEL FONDO

Il decreto in esame rende operativo il Fondo istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, a tutela dei coniugi separati che versano in stato di bisogno, in caso di inadempimento del coniuge tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento di cui all’art. 156 del codice civile.

Vediamo quali sono i presupposti ed i requisiti per accedere al Fondo di solidarietà.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Innanzitutto i requisiti soggettivi: può accedere al beneficio il coniuge separato che versa in stato di bisogno e che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave con lui conviventi.

Per ottenere la liquidazione delle somme dal Fondo egli deve dimostrare in primo luogo l’inadempimento del coniuge tenuto al mantenimento per gli anni 2016 e 2017; sono escluse, pertanto, le somme non pagate prima dell’entrata in vigore della legge 208/2015.

Al fine di dimostrare l’inadempimento del coniuge tenuto ai versamenti l’istante deve allegare alla domanda una serie di documenti, con i quali egli fornisce la prova di aver tentato l’esecuzione forzata nei confronti del coniuge obbligato.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Egli, pertanto, deve produrre copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente; visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'impossidenza di beni immobili; l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.

Altro a ciò, egli deve dichiarare, nell’istanza, di versare in stato di bisogno: il presupposto si verifica se il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000.

A tal fine l’istante dovrà dichiarare di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e, in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

TRIBUNALE COMPETENTE

L’istanza deve essere depositata presso la cancelleria del Tribunale competente territorialmente; in base al decreto, potranno ricevere le istanze solo Tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 122.

Si tratta dei Tribunali di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Se, pertanto, si risiede in un comune che fa parte del distretto di Corte d’Appello di una delle città indicate si può presentare la domanda, che dovrà essere redatta compilando il modulo presente sul sito internet del Ministero della giustizia (www.giustizia.it) dal 13 febbraio 2017, in un’area dedicata denominata «Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno» del sito internet del Ministero.

La domanda è esente dal pagamento del contributo unificato e di bolli.

ISTRUTTORIA

Il Presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza ne valuta l’ammissibilità.

Se il giudice ritiene l’istanza ammissibile la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta, che dovrà essere indicata nell’istanza con riferimento all’inadempimento del coniuge obbligaato; se, invece, la ritiene inammissibile, la trasmette al Fondo indicandone le ragioni.

Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale, accoglie o rigetta l'istanza e provvede alla liquidazione delle istanze nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2016 ed euro 500.000 per l'anno 2017.

pubblicato il 10/02/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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