L'ipoteca e il rapporto col fondo patrimoniale, l'ultimo orientamento

denaro e casetta

L'ipoteca rappresenta un diritto reale di garanzia che insiste su:

  • immobili e loro pertinenze;
  • beni mobili registrati come auto, aeromobili o navi.

Lo scopo principale dell'istituto è quello di assicurare al creditore, in caso di inadempimento da parte del debitore, un soddisfacimento prioritario nel ricavato dalla vendita del bene ipotecato.

Nel contesto di un mutuo ipotecario, ad esempio, il pagamento delle rate è sempre garantito da un'ipoteca sull'immobile, di solito coincidente con quello acquistato dal mutuatario. Questa iscrizione consente alla banca, in qualità di creditore, di procedere all'espropriazione dell'immobile nel caso in cui il debitore non adempia agli obblighi del mutuo e di essere soddisfatto con preferenza ove sussistano altri creditori.

Esistono tre categorie principali di ipoteca:

  • volontaria, che nasce in un contratto o in un atto unilaterale;
  • giudiziale, che deriva da un provvedimento del giudice, come una sentenza;
  • legale, che si iscrive automaticamente al verificarsi di determinate condizioni espressamente previste dalla legge.

In ogni caso, l'ipoteca viene costituita mediante l'iscrizione nei pubblici registri, limitatamente a beni specificamente identificati e per l'intero valore su ciascuno di essi.

In cosa consiste il fondo patrimoniale?

Gli artt 167 c.c. ss disciplinano brevemente il fondo patrimoniale. Tale istituto mira a proteggere un determinato patrimonio da eventuali creditori ed è costituito da beni che vengono destinati a uno scopo specifico, ad esempio la tutela della famiglia o dei figli, e che non possono essere aggrediti dai creditori del debitore, titolare dei beni iscritti nel fondo.

La separazione del patrimonio da quello personale dei coniugi determina dunque una limitazione di responsabilità dei beni che fanno parte del fondo, i quali, come detto, servono esclusivamente alla soddisfazione di obbligazioni strettamente collegate alla loro finalità.

Il fondo patrimoniale viene costituito attraverso un atto pubblico notarile, a cui partecipano i coniugi ed eventualmente i terzi che conferiscono dei beni, che ne stabilisce le modalità di gestione e gli scopi per cui è stato creato.

A quali condizioni è possibile pignorare i beni presenti nel fondo patrimoniale?

L’art. 170 stabilisce che “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. La particolarità di questo articolo consiste nel fatto di stabilire una deroga al principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore risponde del debito con tutti i suoi beni presenti e futuri.

In caso di contenzioso, tuttavia, l’onere di fornire la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti fissati dalla legge perché operi la limitazione di responsabilità (l'estraneità ai bisogni della famiglia) grava solo sul debitore in quanto parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

Cosa succede se si iscrive ipoteca su beni presenti nel fondo patrimoniale?

Se i limiti di cui 170 c.c. operino anche in presenza di ipoteca è circostanza da sempre dibattuta in giurisprudenza.

Nel caso di specie la Corte d'Appello aveva stabilito che l’ipoteca espressamente costituita sui beni del fondo patrimoniale non consentiva al creditore ipotecario di aggredire in via esecutiva gli stessi se non dopo la cessazione del fondo e che in ogni caso sarebbe comunque stato necessario verificare se l’obbligazione garantita da ipoteca fosse stata contratta per scopi che il creditore ipotecario conosceva essere estranei ai bisogni della famiglia, ai sensi dell’articolo 170 c.c.

Una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, 9 febbraio 2024 n. 3687, in senso diametralmente opposto ha invece chiarito che in caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell’articolo 169 c.c. tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario, per la soddisfazione del credito garantito senza le limitazioni di cui all’articolo 170 c.c.

pubblicato il 20/03/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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