Fissazione del termine per accettare l’eredità

Il nostro ordinamento, all’art. 480 del codice civile, stabilisce un termine di dieci anni dalla morte del soggetto, decorso il quale il diritto di accettare l’eredità da parte degli eredi si prescrive, dunque non può essere più esercitato; ciò vale sia nel caso di presenza di testamento, sia nel caso in cui questo manchi e debba farsi luogo alla successione legittima.

TERMINE PER L’ACCETTAZIONE E LA RINUNZIA

Il termine di 10 anni decorre dalla data di apertura della successione, che coincide con la data della morte del de cuius.

L’accettazione dell’eredità può essere fatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata ma comportano accettazione dell’eredità anche atti dispositivi del patrimonio del defunto, attraverso i quali l’erede dimostri la volontà di accettare; in tale ultima ipotesi caso si parla di accettazione “tacita”.

Nello stesso termine l’erede può rinunziare all’eredità, con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale in cui si è aperta la successione, da iscrivere nel registro delle successioni.

La rinunzia comporta che il soggetto rinunziante non ha alcun diritto né obbligo sul patrimonio del defunto, salvo limitati effetti relativi alle donazioni a lui fatte ed ai legati testamentari.
Ulteriore effetto della rinunzia è che la parte di colui che rinunzia va ad accrescere i diritti dei coeredi e di coloro che avrebbero concorso col rinunziante o, comunque, si devolve agli eredi legittimi.

Premesso ciò non si può non osservare come il termine di 10 anni sia un periodo piuttosto lungo, nel corso del quale possono essere sospese decisioni importanti relative ai cespiti ereditari; d’altra parte i creditori dell’eredità, cioè coloro che avevano contratto obbligazioni con il soggetto poi deceduto, hanno tutto l’interesse a sapere quali siano i nuovi interlocutori cui potersi rivolgere per riscuotere il proprio credito.

ISTANZA EX ART. 481 C.C.

Proprio al fine di dare certezza ai rapporti giuridici e non protrarre all’infinito situazioni di quiescenza il nostro ordinamento prevede la possibilità, per chiunque vi abbia interesse, di abbreviare il termine di 10 anni, facendo fissare dal giudice un termine entro il quale i chiamati all’eredità possono accettare.

In base all’art. 481 c.c., infatti, si può ricorrere all’autorità giudiziaria, chiedendo di fissare un termine per gli eredi, entro il quale essi devono dichiarare se accettare o rinunziare.
Nel caso in cui gli eredi non manifestino la loro volontà nel termine fissato dal giudice la legge presume che essi non abbiano interesse all’eredità, dunque questa s’intende rinunziata.

PROCEDIMENTO

Legittimati a proporre l'azione sono i chiamati ulteriori, cioè coloro che potrebbero succedere se il primo chiamato non accettasse l'eredità, o, in subordine, i legatari, così come i creditori dell'eredità e quelli personali del primo chiamato, l'esecutore testamentario e il curatore dell'eredità giacente.
La domanda si presenta con ricorso da depositarsi presso il Tribunale competente per territorio, cioè quello del luogo dove si è aperta la successione; per la relativa istanza e per la partecipazione al procedimento non è necessaria l’assistenza del difensore.

Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.

Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale.

pubblicato il 21/03/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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