Sovraindebitamento: nozione di consumatore

 Negli ultimi anni, complice la lunga e perdurante crisi economica, le sezioni specializzate in crisi d’impresa dei Tribunali italiani sono sempre più investite di ricorsi da parte di soggetti “sovraindebitati” che chiedono di essere ammessi alle procedure di composizione della crisi previste dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

PROCEDURE EX L. 3/2012

Con essa sono state introdotte nel nostro ordinamento due procedure che consentono al soggetto fortemente indebitato di ripianare, anche solo parzialmente, la propria esposizione, in base ad un progetto da sottoporre all’esame del Tribunale, con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi. 

Le procedure sono "l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti”, cui può accedere chiunque svolga attività d’impresa, ed il “piano del consumatore”, riferito a coloro che, al contrario, non svolgono attività d’impresa, commerciale o professionale.

Nel rinviare ad altro articolo già pubblicato per i dettagli procedurali ci soffermiamo oggi sulla nozione di “consumatore”, necessaria per definire la legittimazione a presentare il piano del consumatore.

ART. 6: NOZIONE DI CONSUMATORE

La legge 3/2012 all’art. 6 dispone che, per consumatore, si intende “ il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Sulla base di tale definizione è possibile circoscrivere la nozione di consumatore, escludendo innanzitutto le persone giuridiche, cioè società, enti, istituzioni, associazioni, etc.

Quanto alla natura delle obbligazioni la norma citata fa riferimento a quelle assunte per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; su quest’ultimo punto sono spesso sorti dubbi interpretativi, relativamente alla tipologia di debiti che possono essere ammessi al ripianamento e sull’ammissibilità della proposta avanzata da soggetto che svolga, al momento della presentazione del ricorso, attività imprenditoriale o professionale.

NATURA DEI DEBITI

Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1869 del 01/02/2016, investita dell’esame del caso da parte di soggetto che si era visto respingere, dal Tribunale adito, la richiesta di ammissione al piano del consumatore, sulla base della estraneità del ricorrente alla nozione di consumatore di cui all'art. 6 co.2 l. n. 3/2012 in ragione della natura delle obbligazioni contratte.

In particolare il Tribunale adito dal soggetto indebitato aveva ritenuto di escludere l’ammissione del piano, in considerazione della natura “composita” dei debiti da ripianare, avendo il soggetto, oltre a debiti di natura personale, anche poste debitorie per IVA e tributi da attività professionale.

La Suprema Corte, nell’esaminare le diverse interpretazioni della nozione di “consumatore” offerte da dottrina e giurisprudenza, ha affermato il principio secondo cui, ai sensi della L. 27 gennaio 2012 n. 3, la nozione di consumatore abilitato al piano, non fa riferimento ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purchè non abbiano dato vita ad obbligazioni residue “potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali”.

OBBLIGAZIONI PER SCOPI ESTRANEI ALL’ATTIVITA’ D’IMPRESA

In altre parole, può ritenersi consumatore solo il debitore che, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, IVA e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali e per i quali è possibile solo una dilazione.

pubblicato il 23/03/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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